Riammesso l'accesso all'Ecobonus 65% e al Bonus Casa dopo Febbraio per la nuova legge 11 Aprile 2023

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Nuova legge 11 Aprile 2023 per Ecobonus e Bonus Casa

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 85 del 11 aprile 2023 la Legge 11 aprile 2023, n. 38, che modifica alcuni parametri relativi allo stop di sconti e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Tra le altre novità risultano ora ammessi allo sconto in fattura anche i lavori che avevano un accordo vincolante prima del 17 febbraio '23.

Analizziamo più nello specifico questa modifica:

Come accedere al Bonus

la Legge 11 aprile 2023, n.38, afferma che saranno ammessi allo sconto in fattura gli interventi in edilizia libera per Ecobonus e bonus casa che posseggono le seguenti caratteristiche:

  • Inizio lavori fisico prima del 17 febbraio 2023, attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In questa ipotesi, se non erano già stati versati acconti tramite bonifico parlante prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che "l’avvio dei lavori" o "la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori" siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta sia dal cliente sia dall'impiantista, mediante 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Oppure:
Se l'inizio lavori fisico non è iniziato prima del 17 febbraio 2023, deve esserci almeno uno dei seguenti documenti:

  1. Una fattura di acconto e relativo pagamento tramite bonifico parlante datati prima del 17 febbraio 2023;
  2. Un accordo vincolante tra le parti. Per “accordo vincolante tra le parti”, i consulenti legali ritengono che possano valere: un preventivo sottoscritto “per accettazione” da parte dei clienti o, in alternativa, ad un classico contratto redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti datati prima del 17 febbraio 2023;
  3. Contratto di sconto in fattura o cessione del credito dal cliente all'impiantista, firmato prima del 17 febbraio 2023.

Negli ultimi due casi (2 e 3) sarà necessario presentare anche due dichiarazioni sostitutive di atto notorio con i quali il cliente e il serramentista accertano che 17 febbraio 2023 esisteva “un accordo vincolante fra le parti ai sensi della conversione in legge del DL 11/2023” per la fornitura e posa in opera di generatori con l'opzione di sconto in fattura.

Invece, nel caso 1) la doppia dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è necessaria, ma è sufficiente, trattandosi di edilizia libera, un'unica dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente in cui si attesti la data di inizio dei lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

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