Come fare la Dichiarazione di Conformità nel Settore Elettrico

Dichiarazione di conformità

Guida per installatori

Elettrico

Come è ben noto, alla fine dei lavori di trasformazione, ampliamento e rifacimento totale di un impianto elettrico, già secondo la Legge 46/90 e successivamente secondo il DM 37/08 è necessario rilasciare la Dichiarazione di Conformità attestante la regola dell'arte nell'esecuzione dell'opera.

La DICO ha anche valore di attestato dell'avvenuto collaudo dell'impianto elettrico da parte dell'impresa.

Si ricorda che la DICO viene rilasciata dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice su appositi modelli ministeriali messi a disposizione dal legislatore.

Allegati obbligatori:

  • Visura camerale per attestare il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dal DM 37/08 per la realizzazione dell'impianto elettrico soggetto alla DICO e il nome del responsabile tecnico che rilascia la certificazione stessa;
  • Elenco dei materiali utilizzati che dovranno avere almeno il marchio CE;
  • Schema di impianto.

Responsabilità legate alla DICO

Immaginiamo che un installatore rifà completamente un impianto elettrico in un appartamento e rilascia a fine lavori la dovuta dichiarazione di conformità. Dopo qualche tempo, si scopre che è stata aggiunta una presa dove avevamo previsto una scatola di derivazione di solo transito.

Ovviamente chi ha fatto il lavoro, non ha rilasciato nessuna DICO perché ha effettuato il  lavoro senza averne le competenze. Che fare?

In caso di infortunio o danno come dimostrare che non siamo stati noi ad installarla? Qual è il modo migliore per tutelarsi contro i furbetti della “presa elettrica”? Ma siamo responsabili a vita dell'impianto dato che abbiamo rilasciato la DICO? È per questo che alcuni tendono a non rilasciarla?

Calmiamoci e diamo una esaustiva risposta: ricordatevi sempre che se non si effettua la manutenzione ordinaria richiesta dal DM 37/08 per contenere il degrado normale d'uso nonché eventi accidentali, la DICO decade. Per esempio se non premo semestralmente il tasto di test del differenziale o se non effettuo le prove strumentali ogni dieci anni in appartamento.

Per evitare spiacevoli convenienti ricordatevi sempre di allegare elenco puntuale dei componenti installati, realizzare lo schema di impianto (richiesto, a cura del responsabile tecnico, per tutti gli impianti elettrici con potenza inferiore ai 6 kW) e fare adeguato report fotografico.

Secondo il DM 37/08 art. 7 comma 2 “Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa che ha realizzato l'impianto elettrico, l'elaborato tecnico è costituito dallo schema di impianto…” non si cita la planimetria ma se è possibile vi consiglio di consegnarla anche se è un obbligo solo nei casi di impianto soggetti a progetto poiché con potenza superiore ai 6 kW.

In questo modo sarete sereni e tutelati.

Quando devo effettuare l'invio della dichiarazione di conformità?

In base alla Legge 5/2012, convertito dalla legge dalla 35/12,  l'installatore non è più tenuto ad inviare la Dichiarazione di Conformità allo sportello unico per l'edilizia. Alcuni comuni invece ritengono tutt'ora vigente l'illogico obbligo di trasmettere.

Il comma 1 dell'articolo 9 del DL 5/2012 ha previsto un nuovo modello di dichiarazione unica che di fatto però ha mantenuto invariata la DI.CO. elettrica nel suo modello.

Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 5/2012 ha previsto che l'installatore non debba più inviare la dichiarazione di conformità allo sportello unico ma conservarla presso la propria sede (per un tempo ritenuto ragionevole di dieci anni) per eventuali controlli.

I casi dove si continua a richiedere l'invio della DICO sono secondo il DM 37/08 articolo 8:

  • Entro 30 giorni, al distributore dell'energia elettrica, quando si allaccia alla rete elettrica pubblica un nuovo impianto. Si ricorda che trascorso tale periodo il distributore potrebbe optare per togliere la fornitura elettrica;
  • Quando un committente privato, richiede tra gli obblighi contrattuali prima di assegnare un lavoro (mai a posteriori) la DICO anche dove non vi è l’obbligo poichè fuori dal campo di applicazione del DM 37/08 stile illuminazione pubblica o fotovoltaico con potenza nominale superiore ai 20 kW;
  • Per il rilascio dell'agibilità/abitabilità di locali sprovvisti.

 Buon proseguimento!

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