Dalla 46/90 al Dm 37/08 — Problemi di vita quotidiana

Norme

Guida per installatori

Recentemente mi è capitato di imbattermi in un problema elettrico spinoso: 

“Locale commerciale adibito ad uso gelateria, potenza impegnata 25 kW, superficie inferiore ai 200 mq, impianto elettrico realizzato prima nel 2007 prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 sprovvisto di progetto elettrico e con una dichiarazione di conformità redatta nel lontano 2007 e composta da un solo foglio”. 

L’installatore, chiamato dai proprietari, si rifiuta di montare un nuovo impianto di climatizzazione perché non vuol prendersi nessuna responsabilità non essendoci il progetto … avrà fatto bene?

Un perito, incaricato dalla proprietà sostiene di poter fare un atto notorio per sanare le mancanze della DICO del 2007. SI potrà fare?

Partiamo con ordine in modo da rinfrescare a tutti le idee:

  • Secondo la Legge 46/90 e il D.P.R. 447/91, quest’ultimo ricordo essere il decreto di attuazione, il progetto elettrico va realizzato nei seguenti casi
  • gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte  le  utenze  condominiali  di  uso  comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400  mq;  per  gli impianti  effettuati  con  lampade  fluorescenti  a  catodo   freddo, collegati ad impianti elettrici,  per  i  quali  e'  obbligatorio  il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva  maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
  • per gli impianti di cui  all'art.  1,  comma  2,  della  legge relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,  quando  le  utenze  sono  alimentate  a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in  bassa  tensione,  o quando le  utenze  sono  alimentate  in  bassa  tensione  qualora  la superficie superi i 200 mq.

Pertanto si deduce che l’impianto essendo stato realizzato prima del 2008 era effettivamente realizzabile senza progetto.

L’atto notorio è stato introdotto dal DPR 392/94 per sanare la situazione per gli impianti realizzati prima del 1990.  Citava l'Art. 6 del DPR - (Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva) 1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge (46/90) al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati. 2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'art. 9 della legge. In quei casi ove non vi erano DICO o documentazione elettrica era possibile procedere con l’atto sanatorio, ma nel nostro caso, essendo un impianto realizzato nel 2007 questo non è possibile. Quindi quanto affermato in precedenza non trova applicazione e pertanto la DICO è nulla.

E’ importante sottolineare a tutti gli amici installatori che la DICO sprovvista di allegati obbligatori è assolutamente nulla e questo oramai è assodato da diverse sentenze, pareri delle camere di commercio ecc.

Pertanto, essendo nulla la DICO si applica oggi il DM 37/08 e bisogna procedere con il rilascio di un progetto da parte di un Ingegnere o Perito Industriale iscritto al relativo albo professionale, alla realizzazione dell’adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa vigente e al rilascio della DICO.

Ha fatto bene quindi l’elettricista arrivato dopo a non realizzare la linea per i climatizzatori. Ricordatevi sempre che realizzare nuove linee su impianti sprovvisti di DICO/DIRI comporta per voi una assunzione di responsabilità.

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