Come fare la Dichiarazione di Conformità nel settore gas

Dichiarazione di conformità

Guida per installatori

Gas

La Dichiarazione di Conformità o DI.CO. è quel documento che l'impresa installatrice o l'installatore devono rilasciare al committente, che è colui il quale ha commissionato i lavori, una volta terminati gli stessi e solamente dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, così come prescritto dal D.M. 37/08 all'articolo 7 (dichiarazione di conformità).

Ove l'impresa installatrice o l'installatore eseguano un rifacimento parziale dell'impianto o installino solamente uno o più apparecchi utilizzatori, la DI.CO. e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento o all'installazione di uno o più apparecchi utilizzatori, tenendo sempre e comunque conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto e deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Inoltre, il D.M. 37/08 sempre all'articolo 7 (dichiarazione di conformità) prescrive che i cosiddetti A.T.O., Allegati tecnici Obbligatori (schema impianto, tabella materiali ecc.), sono parte integrante della Di.CO. che deve essere sempre accompagnata dagli stessi.

Ora vediamo quali sono i punti salienti della DI.CO. al di là dell'anagrafica dell'impresa installatrice o dell’installatore e del committente.

Per questo campo si rimanda alla legenda di seguito riportata

Legenda:

(1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro 7" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

(2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorre l'obbligo ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/2008, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 37/2008. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati od installabili [ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].

(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (art. 7 comma 6 del D.M. n. 37/2008). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

(8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

(9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

Vediamo ora chi firma la DI.CO.

Legenda

(10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art.8

Ora vediamo dove deve essere depositata la DI.CO. e anche in questo caso il riferimento è il DM 37/2008, che recita:

Infine, si segnala l'esistenza delle Linee Guida CIG (Comitato Italiano Gas) n.° 1 per la corretta compilazione della DI.CO. a cui si rimanda per la lettura integrale.

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