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LETTERA
CIRCOLARE PROT. N° P402/4134 19 FEBBRAIO 1997
COMUNICAZIONE TRA AUTORIMESSE E LOCALI
DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A GAS METANO
DI PORTATA NOMINALE NON SUPERIORE A 35 KW - CHIARIME
Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. -
Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità
di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione
di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale
non superiore a 35 kW.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato
Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di
cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, si
chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2
del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture
e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli
box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare
direttamente con i citati locali, purché la comunicazione
sia protetta da Porte aventi caratteristiche di resistenza
al fuoco RE 120.
I Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento
alle Unità ed Aziende Sanitarie Locali operanti nel
territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti
termici in oggetto indicati, così come chiarito dal
Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato
con nota n° 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare
di questa Direzione n° 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile
1987.
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