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Decreto del Presidente
della Repubblica n° 661 del 15/11/1996
Regolamento per l'attuazione della
direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge
19 febbraio 1992, n. 142, nonché l'articolo 4 e l'allegato
C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio
del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata
dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio
del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla
sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
il seguente regolamento:
Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento,
la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione
ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno
una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore
a 105 °C; essi sono di seguito denominati "apparecchi".
Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata
nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere
attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e
dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati
con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso
professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio
a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi
sono di seguito denominati "dispositivi".
2. Ai fini del presente regolamento si intende per combustibile
gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso
alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma
1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente
ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti
industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera
"usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti
condizioni:
a) è correttamente installato e sottoposto a regolare
manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità
del gas e della pressione di alimentazione;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito
o in modi ragionevolmente prevedibili.
Art. 2 - Requisiti essenziali
1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti
in servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono
la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei
beni.
2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti
essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato
I. Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua
indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..
Art. 3 - Presunzione di conformità
1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo
2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:
a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono
le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in
cui norme armonizzate non siano state ancora emanate.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli
aspetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate,
unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti
delle norme armonizzate recepite.
3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con
i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli
aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme
sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento
della presunzione di conformità.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII
sono indicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui
riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4 - Immissione in commercio
1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio
apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE
di conformità prevista all'articolo 5, né dispositivi
privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo
7, comma 2.
Art. 5 - Marcatura CE di conformità
1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di
cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente
leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di
identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve
essere tale da non poter essere riutilizzata.
2. E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni
che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul
simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla
targa di identificazione può essere apposto ogni altro
marchio, purché questo non limiti la visibilità
e la leggibilità della marcatura CE.
Art. 6 - Metodi per attestare la conformità
degli apparecchi
1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi
fabbricati in serie sono i seguenti:
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista
dall'allegato II, punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia
della qualità della produzione, prevista dall'allegato
II, punto 3;
3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia
della qualità del prodotto, prevista dall'allegato
II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico
o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere
alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato
II, punto 6.
3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera
b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi
viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo
le modalità prescritte dall'articolo 5.
4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità
degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario.
Art. 7 - Metodi per attestare la conformità
dei dispostivi
1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi
sono quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle
disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE
di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione
del fabbricante che attesti la conformità del dispositivo
alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili,
nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio
o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito
il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi
completi.
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità
dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nell'Unione europea.
Art. 8 - Disposizioni comuni per la
marcatura CE e per le attestazioni di conformità
1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive
relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono
conformi alle disposizioni di tali direttive.
2. Nel caso in cui una o più delle direttive di cui
al comma 1 lascino al fabbricante la facoltà di scegliere
il regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto
le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante;
in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di
istruzione che devono accompagnare tali apparecchi sono riportati
i riferimenti concernenti le direttive applicate.
3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di
conformità deve essere redatta in lingua italiana o
in altra lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato
dell'esecuzione dei metodi di attestazione.
4. Gli organismi di cui all'articolo 9 trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto
attiene agli apparecchi e ai dispostivi disciplinati dalla
normativa antincendio, anche al Ministero dell'interno, le
approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché le
reiezioni delle domande.
Art. 9 - Organismi autorizzati ad
attestare la conformità
1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli
6 e 7 è rilasciata, previa istruttoria, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministero dell'interno, agli organismi che soddisfano
i criteri di valutazione fissati nell'allegato V; le disposizioni
concernenti la presentazione della domanda, il contenuto di
essa e la documentazione da presentare a corredo della stessa
sono indicate nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque
anni, può essere rinnovata e si intende rifiutata se
non è rilasciata entro dodici mesi dalla data di presentazione
della domanda.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri
gli organismi autorizzati ai sensi del comma 1, indicandone
i compiti specifici; il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei
relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi
del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione
europea.
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti
di cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata e il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri
Stati membri.
4. Il controllo dell'attività degli organismi autorizzati
è svolto dalle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni
ai sensi del comma 1 anche avvalendosi degli accertamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 10.
5. Le spese relative al rilascio dell'autorizzazione sono
a carico dei richiedenti; le spese relative ai controlli successivi
all'autorizzazione sono a carico degli organismi autorizzati.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì agli organismi
tecnici delle amministrazioni dello Stato.
Art. 10 - Vigilanza
1. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi
e dei dispositivi alle prescrizioni del presente regolamento,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e il Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze
dispongono verifiche e controlli coordinando i propri servizi.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati,
anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i depositi
sussidiari del fabbricante, i grossisti, gli importatori,
i commercianti e in occasione di esercizio di attività
ispettive di competenza delle amministrazioni di cui al comma
1. A tal fine le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione
delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui
al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato
o di laboratori specificamente autorizzati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero
dell'interno prevedendo modalità che escludono la possibilità
di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività
di certificazione.
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli
articoli 6 e 7, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dalle attività
di cui all'articolo 9, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli degli stati
di previsione dei Ministeri interessati per essere destinati
al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle
attività di cui ai citati articoli e per l'effettuazione
dei controlli successivi sul mercato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe
da applicare per l'espletamento delle attività di cui
al comma 1 e le relative modalità di riscossione, nonché
le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base
alla vigente normativa, al personale addetto alle citate attività.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma
2 è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente regolamento, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 12 - Ritiro dal mercato
1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati
ai sensi dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche
se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato
di conformità ed usati normalmente, possono compromettere
la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei
beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti
dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato;
tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli
l'adempimento delle attività previste all'articolo
10, comma 2.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati
che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati
legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato
di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi
dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del
tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione,
adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione
del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente
motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione
dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi
e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa immediatamente la Commissione europea delle misure
adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare,
se la non conformità è dovuta:
a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda
alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo
3, comma 1;
c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma
1.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle
misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio
non conforme è munito della marcatura CE.
Art. 13 - Norme finali e transitorie
1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza
unicamente quelle previste dal presente regolamento.
2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre
1971, n. 1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni
di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi
e dispostivi, possono continuare ad operare, se presentano
istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalità
di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla
domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto concerne
i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione,
fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono
avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio
di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze
del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai
sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 95, del 22 aprile 1985.
3. Fino al 1° gennaio 1997 possono essere immessi in commercio
per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi
conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva
90/396/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI
Osservazioni preliminari
Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente
allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi
quando esiste un rischio corrispondente.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito
in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non
presentare pericoli per le persone, gli animali domestici
ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo
1, comma 4.
1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore.
- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione
elaborate per l'utente.
- contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze
del caso.
Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle
lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi
sono destinati ad essere commercializzati.
1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per
l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione,
la regolazione e la manutenzione, permettendo così
l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura
dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso
in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo
di cui al punto 3.2.3;
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio
calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati,
le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono
al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi
finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate
dal fabbricante.
1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione
elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazione
necessarie per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto
richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni
in materia di utilizzazione.
1.2.3. Le avvertente che figurano sull'apparecchio
e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo
il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali
restrizioni per quanto riguarda l'uso: in particolare, la
restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio
unicamente in locali sufficientemente aerati.
1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere
utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito
in modo da funzionare correttamente per l'uso cui è
destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche
relative all'installazione.
Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione,
al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite
con il dispositivo.
2. MATERIALI
2.1. I materiali devono essere appropriati
all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente
sottoposte.
2.2. Le proprietà dei materiali importanti
ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante
dell'apparecchio o dal fornitore.
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.1. Aspetti generali
3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato
in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano
instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano
la sicurezza.
3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione
e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza
apparecchio.
3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito
e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di
incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.
3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato
in modo da evitare infiltrazioni di acqua e aria parassita
nel circuito a gas.
3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni
di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia
ausiliaria.
3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione
all'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino
non deve rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato
e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica.
Nel suo settore di applicazione si presume la conformità
a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi
di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti dalla
legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modificazioni.
3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un
apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche
e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni
pregiudizievoli per la sicurezza.
3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato
e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza,
di controllo e di regolazione non possa rappresentare una
fonte di pericolo.
3.1.10 In un apparecchio dotato di dispositivi
di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi
di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei
dispositivi di regolazione.
3.1.11. Tutte le parti di un apparecchio montate
in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate
dall'utente e dall'installatore devono essere adeguatamente
protette.
3.1.12. Le leve o gli organi di comando o
di regolazione devono essere individuati in modo preciso e
recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi
devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni
intempestive.
3.2. Rilascio di gas incombusto
3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito
in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun
rischio.
3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito
in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione,
la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano
sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo
di gas incombusto nell'apparecchio.
3.2.3 Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati
nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico
che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo
devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione
sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non
bruciato.
Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione
degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite
dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e dalle disposizioni applicative emanate dal Ministero
dell'interno per la prevenzione degli incendi.
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati
a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati
con questo dispositivo.
3.3. Accensione
Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora
sia utilizzato normalmente:
- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;
- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter-accensione
la regolare e tempestiva propagazione della fiamma, durante
l'accensione, dal foro di accensione del bruciatore agli altri
fori del bruciatore stesso.
3.4. Combustione
3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito
in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma
sia stabile e i prodotti della combustione non contengano
concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.
3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito
in modo tale che, quando è utilizzato normalmente,
non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.
3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto
di evacuazione dei prodotti di combustione deve essere costruito
in modo che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni
di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel
locale in cui è situato.
3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti
per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati
ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione,
non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio
che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare
la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione
previsto per tali persone.
3.5. Utilizzazione razionale dell'energia
Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire
un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda
al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto
delle esigenze di sicurezza.
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate
ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici
non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo
per l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle
leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve
raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti
esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione
delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione
di trasmissione del calore, non deve superare, durante il
funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente
ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener
conto di un tempo di reazione adeguato.
3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario
Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i
materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di
un apparecchio non devono alterare la qualità degli
alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero
venire a contatto.
ALLEGATO II - PROCEDURE DI ATTESTAZIONE
DELLA CONFORMITA'
1. ESAME CE DEL TIPO
1.1. L'esame CE del tipo è il modo
mediante il quale l'organismo accerta e certifica che un apparecchio
rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni
del presente regolamento.
1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene
presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario ad un solo organismo.
1.2.1. La richiesta contiene:
- il nome e l'indirizzo dei fabbricante e, qualora la domanda
sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta
non è stata presentata a nessun altro organismo;
- la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato
nell'allegato III.
1.2.2. Il richiedente mette a disposizione
dell'organismo un apparecchio rappresentativo della produzione
prevista, in seguito denominato "tipo".
L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo,
se ciò è necessario per il programma di prova.
Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto,
purché le caratteristiche di queste varianti non siano
diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.
1.3. L'organismo:
1.3.1. esamina la documentazione relativa
al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente
alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono
stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili
delle norme di cui all'articolo 3 e dei requisiti essenziali
previsti dall'allegato I;
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni
esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni
adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali
qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo
3;
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni
esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili
siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante
abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformità
con i requisiti essenziali.
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del
presente regolamento, l'organismo rilascia al richiedente
un certificato di esame CE del tipo.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali
condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione
del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione
del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali
disegni e schemi, sono allegati al certificato.
1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato
di esame CE del tipo ed i certificati addizionali previsti
al punto 1.7, informa immediatamente gli altri organismi.
Questi possono ottenere una copia del certificato di esame
CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta
motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato,
nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare
o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa il
Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli altri
organismi, precisando i motivi della propria decisione.
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo
che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito
a tutte le modifiche al tipo certificato che possono avere
una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.
Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto
di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che
ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora
tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali
e delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa
omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al
certificato originale di esame CE del tipo.
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
2.1. La dichiarazione CE di conformità
al tipo è l'atto mediante il quale il fabbricante dichiara
che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto
nel certificato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti
essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio
e redige una dichiarazione di conformità.
Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più
apparecchi ed è conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione
dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti
nel punto 2.3.
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione, inclusi
l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca
l'omogeneità della produzione e la conformità
degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame
CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati
nel presente regolamento.
L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi
sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.
2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo
effettua controlli improvvisi sul posto degli apparecchi.
Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare
prove appropriate definite nelle norme applicabili previste
all'articolo 3 o prove equivalenti per accertate la conformità
degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili
enunciati nel presente regolamento. L'organismo deve in ogni
caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto
o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti,
l'organismo prende le misure appropriate per evitarne la commercializzazione.
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
(Garanzia della qualità della produzione)
3.1. La dichiarazione CE di conformità
al tipo (garanzia della qualità della produzione) è
l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli
obblighi di cui al punto 3.2, dichiara che gli apparecchi
in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato
di esame CE enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio
e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione
riguarda uno o più apparecchi ed è conservata
dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione
dell'organismo responsabile del controllo CE.
3.2. Il fabbricante applica un sistema di
qualità della produzione il quale garantisca la conformità
degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame
CE dei tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati
nel presente regolamento. Il fabbricante è soggetto
al controllo CE secondo le modalità specificate al
punto 3.4.
3.3. Sistema di qualità
3.3.1. Il fabbricante presenta una domanda
di approvazione del suo sistema di qualità all'organismo
di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene.
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di qualità approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia
del sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato e una copia
del certificato di esame CE del tipo.
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure
e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di
qualità deve permettere una comprensione comune dei
programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.
Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle
responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto
riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo
e di garanzia della qualità che saranno utilizzati
e degli interventi sistematici che saranno attuati;
- degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo
la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui
si intende effettuarli;
- dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta
qualità dell'apparecchio e il funzionamento efficace
del sistema di qualità.
3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti
di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti
i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti
norme armonizzate.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa
gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le
conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo
e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi
in questione.
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo
che ha approvato il sistema di qualità in merito a
qualsiasi adattamento dei sistemi di qualità reso necessario,
ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di
qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema
di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni
o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la
propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le
conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione
di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi,
motivando la propria decisione.
3.4. Sorveglianza CE
3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è
di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante
deve permettere l'accesso ai locali di produzione, controllo,
collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie,
in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità,
quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati
di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto,
eccetera.
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno
una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema di qualità approvato
e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
3.4.4. L'organismo può far visite improvvise
al fabbricante e, nel corso di tali visite può effettuare
o far effettuate prove sugli apparecchi. Esso rilascia al
fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto
di prova.
3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado
di presentare, su richiesta, il rapporto.
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO
(Garanzia della qualità del prodotto)
4.1. La dichiarazione CE di conformità
al tipo (garanzia della qualità dei prodotto) è
l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli
obblighi di cui al punto 4.2, dichiara che gli apparecchi
in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato
di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili
enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la
marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione
di conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più
apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura
CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
responsabile del controllo CE.
4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato
di qualità per l'ispezione finale degli apparecchi
e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è
soggetto ai controllo CE, come specificato al punto 4.4.
4.3. Sistema di qualità
4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante
presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità
all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di qualità approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia
del sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia
del certificato di esame CE del tipo.
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità,
ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove
adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo
3, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità
ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente
regolamento.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati
dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico
e ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa
documentazione sul sistema di qualità deve permettere
una comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e
registrazioni relativi alla qualità.
La documentazione sul sistema di qualità deve sostenere
in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle
responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto
riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati
dopo la fabbricazione;
- dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del
sistema di qualità.
4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema
di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti
di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti
i sistemi di qualità che applichino la corrispondente
norma armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante
e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante
contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo
dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per
gli apparecchi in questione.
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo
che ha approvato il sistema di qualità in merito a
qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio,
dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema
di qualità modificato sia conforme alle relative disposizioni
o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la
propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le
conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione
di un sistema di qualità ne informa gli altri organismi
motivando la propria decisione.
4.4. Sorveglianza CE
4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è
di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso,
a fini di ispezione, ai locali di ispezione, collaudo e deposito
e deve fornire tutte le informazioni necessarie; in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità,
quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati
di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto,
eccetera.
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una
volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga
ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette
al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.4. L'organismo può fare visite
improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo
può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi.
Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente
un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado
di presentare, su richiesta, il rapporto.
5. VERIFICA CE
5.1. La verifica CE è il metodo mediante
il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel
territorio comunitario garantisce e dichiara che gli apparecchi
sottoposti alle prescrizioni di cui ai punto 3 sono conformi
al tipo descritto nel certificato CE del tipo e soddisfano
i requisiti ad essi applicabili enunciati nel presente regolamento.
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure
necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca
la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel
certificato CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui
al punto 5.1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ogni
apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
La dichiarazione di conformità può riguardare
uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante
o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove
atte a verificare la conformità dell'apparecchio ai
requisiti del presente regolamento, a scelta del fabbricante,
o con controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato
al punto 5.4 o mediante controllo e prova dell'apparecchio
su una base statistica, come specificato al punto 5.5.
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun
apparecchio
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato
singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite
nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti
al fine di verificarne la conformità al tipo descritto
dal certificato CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso
applicabili.
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su
ciascun apparecchio il suo numero di identificazione e fornisce
un attestato scritto di conformità relativo alle prove
effettuate. L'attestato di conformità può riguardare
uno o più apparecchi.
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado
di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
5.5. Verifica statistica
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi
in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché
il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di
ciascun lotto prodotto.
5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli
statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati
in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico
modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli
indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che
costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente
e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme
applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde
determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.
Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti
caratteristiche di funzionamento:
- un livello standard della qualità pari ad una probabilità
di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità
compresa tra lo 0,5 e l'1,5%;
- un limite di qualità pari ad una probabilità
di accettazione del 5% con una percentuale di non conformità
compresa tra il 5 e il 10%.
5.5.3. Per i lotti accettati l'organismo appone
o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni
apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità
relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto
possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione
di cui si è constatata la non conformità.
Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure
appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato.
Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto,
l'organismo può sospendere la verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante
può apporre il numero di identificazione di quest'ultimo
durante il processo di fabbricazione.
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado
di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è
il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara
che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione
di cui al successivo punto 6.2, è conforme ai requisiti
essenziali ad esso applicabili enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce
una dichiarazione scritta di conformità.
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed
effettua le prove del caso, tenendo conto dei documenti del
progetto, per verificarne la conformità ai requisiti
essenziali ad esso applicabili.
L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione
sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto
di conformità relativo alle prove effettuate.
6.3. La documentazione relativa al progetto
di cui all'allegato IV permette la valutazione della conformità
ai requisiti nonché la comprensione del progetto, della
fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.
La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è
a disposizione dell'organismo.
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario,
gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo
l'installazione dell'apparecchio.
6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nel territorio Comunitario deve essere in grado di presentare,
su richiesta, gli attestati di conformità.
ALLEGATO III - MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
ED ISCRIZIONI
1. La marcatura CE di conformità è costituita
dalle iniziali CE, secondo il simbolo grafico che segue:
La marcatura CE è seguita dal numero
d'identificazione dell'organismo che interviene nella fase
di controllo della produzione.
2. L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche
deve contenere la marcatura CE nonché le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell'apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta
la marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione
devono essere fornite in funzione delle caratteristiche particolari
dell'apparecchio.
3. In caso di riduzione o di ingrandimento
della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni
indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
I diversi simboli della marcatura CE devono avere sostanzialmente
la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore
a 5 mm.
ALLEGATO IV - DOCUMENTAZIONE RELATIVA
AL PROGETTO
La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni
seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo notificato
ai fini della valutazione:
- una descrizione generale dell'apparecchio;
- il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni
di fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti,
ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere
i disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione
del funzionamento;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in
tutto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate
per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui non
siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- i manuali per l'installazione e per l'uso.
Eventualmente la documentazione relativa al
progetto comprende i seguenti elementi:
- gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate
nell'apparecchio,
- gli attestati ed i certificati relativi ai metodi di fabbricazione
e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio,
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato
di migliorare la propria valutazione.
ALLEGATO V - CRITERI MINIMI PER LA
DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale
incaricato di eseguire le operazioni connesse ai metodi per
l'attestazione di conformità non possono essere né
il progettista, né il fabbricante, né il fornitore,
né il montatore dei prodotti che essi controllano,
né il mandatario di una di queste persone. Essi non
possono intervenire, né direttamente né come
mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione
o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la
possibilità di uno scambio di informazioni tecniche
tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale
incaricato debbono eseguire le operazioni connesse ai metodi
per l'attestazione di conformità con il massimo di
integrità professionale e competenza tecnica e devono
inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo,
soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il
loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare
da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre
del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in
modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse
con i metodi per l'attestazione di conformità. Deve
inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche
eccezionali.
4. La direzione tecnica dell'organismo deve
essere affidata, nel rispetto delle competenze professionali,
a tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali.
5. Il personale incaricato dei controlli deve
possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli
che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica
di tali controlli;
- la capacità necessaria a compilare gli attestati,
i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati
dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del
personale incaricato di eseguire i metodi per l'attestazione
di conformità.
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere
un contratto di assicurazione per la responsabilità
civile, a meno che detta responsabilità civile non
sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati
direttamente dallo Stato o che si tratti di organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo di controllo
è tenuto al segreto professionale.
ALLEGATO VI - MODALITA' E CONTENUTI
DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo
9, redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (D.G. P.I. Ispettorato tecnico
dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette
copia al Ministero dell'interno D.G.P.C.S.A. - Centro studi
ed Esperienze), contiene la dichiarazione di soddisfacimento
dei requisiti minimi di cui all'allegato V ed è firmata
dal legate rappresentante dell'organismo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati,
in originale o copia autenticata in regola con le disposizioni
in materia di bollo, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura:
b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio
di attività di attestazione di conformità; per
i soggetti di diritto pubblico tale documento è sostituito
dagli estremi dell'atto normativo;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione,
corredato delle caratteristiche tecniche ed operative;
d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche
e mansioni;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile
con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi
derivanti dall'esercizio di attività di attestazione
di conformità;
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