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Decreto del Presidente
della Repubblica n° 462 del 22/10/2001
Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
Omissis
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 1. - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti
relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di
messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo
di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attivita' produttive, sono dettate disposizioni
volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione
degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti
individuano i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli
impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi
con pericolo di esplosione.
Capo II - Impianti elettrici di messa
a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
Art. 2. - Messa in esercizio e omologazione
dell'impianto.
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici
di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della
verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione
di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione
di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto,
il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita'
all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo
sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione
di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.
Art. 3. - Verifiche a campione.
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica
sulla conformita' alla normativa vigente degli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi
di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative
risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4. - Verifiche periodiche - Soggetti
abilitati.
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare
regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione
di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso
medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro
si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati
dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri
stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia
il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo
ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione.
1. La messa in esercizio degli impianti in
luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata
prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di
lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi
della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto,
il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita'
all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita'
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo
sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione
di cui al comma 3 e' presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. - Verifiche periodiche - Soggetti
abilitati.
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare
regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro
si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati
dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri
stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia
il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo
ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti.
Art. 7. - Verifiche straordinarie.
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA
o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa
europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei
casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. - Variazioni relative agli
impianti.
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente
all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL
o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio,
le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento
o spostamento degli impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 9. - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche'
i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri
testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del
presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10. - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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