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Decreto del Presidente
della Repubblica n° 412 del 26/08/1993
Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Omissis.
Art. 1. - Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per “edificio”, un sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume
e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi
che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita
un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per “edificio di proprietà pubblica”,
un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni,
degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività
dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello
di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un
edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”, salvo
quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il
quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per “climatizzazione invernale”, l'insieme
disfunzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente
regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di
rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per “impianto termico”, un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla
sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi
usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione
e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per “impianto termico di nuova installazione”,
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo
di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria dell'impianto termico”,
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo
agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego
di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per “manutenzione straordinaria dell'impianto termico”,
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto
termico;
j) per “proprietario dell'impianto termico”, chi
è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità
posti a carico del proprietario del presente regolamento sono
da intendersi riferito agli Amministratori;
l) per “ristrutturazione di un impianto termico”,
gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante
un insieme sistematico di opere che comportino la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione
del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali
nonché la risistemazione impiantistica nelle singole
unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione
di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto
termico centralizzato;
m) per “sostituzione di un generatore di calore”,
la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di
un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime
utenze;
n) per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”
il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico”, la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere
la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione
e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, l'atto contrattuale
che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia,
di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo
nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione
e di utilizzo dell'energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti
di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per “potenza termica del focolare” di un generatore
di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica convenzionale” di un generatore
di calore, la potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica persa al camino; l'unità di misura
utilizzata è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un generatore
di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità
di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza
termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata
è il kW;
u) per “rendimento di combustione”, sinonimo di
“rendimento termico convenzionale” di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale
e la potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
w) per “temperatura dell'aria in un ambiente”,
la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità
prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per “gradi-giorno” di una località,
la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere
tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata
a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità
di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).
Art. 2. - Individuazione della zona
climatica e dei gradi-giorno.
1. Il territorio nazionale è suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno,
indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non
superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore
di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore
di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale,
i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta
tabella può essere modificata ed integrata, con decreto
del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato,
anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle
modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze
tecniche dell'EEA ed in conformità ad eventuali metodologie
che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle
sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con
provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella
tabella suddetta per il comune più vicino in linea
d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in
diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del
numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento
di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello
del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti
del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione
del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA
ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio
a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale,
quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza,
per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo
le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della
zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco,
attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio
una zona climatica differente da quella indicata in allegato
A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa operativo
qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga
un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo
del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento
viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia
di appartenenza.
Art. 3. - Classificazione generale
degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base all
loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case
di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria,
quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività
similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura
di minori o anziani nonché le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri
soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto
e assimilabili
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti
i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali
e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere
considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria
che le compete.
Art. 4. - Valori massimi della temperatura
ambiente.
1. Durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica
delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola
unita' immobiliare., definite e misurate come indicato al
comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti
valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti
nella categoria E.8;
b) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti
nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è
in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora
elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino
temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe
al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti,
durante il periodo in cui è in funzione l'impianto
di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi
da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici
esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori
di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4
devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi
tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima
dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire
il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione
della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze
della relazione tecnica.
Art. 5. - Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici.
Omissis
5. Negli impianti termici ad acqua calda per
la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore
a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori
di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa
deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già
esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura
tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità
di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché
in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale
degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere
effettuata con generatori di calore separati, fatte salve
eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che
l'adozione di un unico generatore di calore non determini
maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura
tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano
la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa
ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa,
pr gli impianti termici di nuova installazione con potenza
complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici
e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182,
devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda
di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro
dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di
cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati
e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata
nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi
i 48 °C, +5 °C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella sostituzione di
generatori di calore destinati alla produzione di energia
per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua
calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere
realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della
combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore
stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione
di sonde per la determinazione del rendimento di combustione
e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto
delle vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più
unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla
quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei
seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle
contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono
non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori
di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti
della combustione, appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia'
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra
il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili
alla applicazione di apparecchi con combustione asservita
da ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente
a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente
mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione
fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori
di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto
l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso
i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo
di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297
del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione,
nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali
abitati, dovra' essere realizzata, secondo le modalita' previste
al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri
quadrati.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete
di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare
un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative
al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come
prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione
del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate
nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando
queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate
e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato
B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione
deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento
delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della
permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido
termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse,
quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio
singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici
amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un
sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione
dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il
rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione
meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature
per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria
ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G
ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di
ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato
C del presente decreto.
14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli
impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in
possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge
5 marzo 1990, n. 46, attenendosi all prescrizioni contenute
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma
7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, in. 10, di soddisfare
il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della
legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si
determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione.
Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni
che hanno determinato la non applicabilità del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica,
per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione
o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle
fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato
dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti
dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate
rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato
come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle
minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori
energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della
compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati
dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato
da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato
oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione
di acqua calda er usi igienici e sanitari anche per altri
usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo
o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni
comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16
vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti
utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie
di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate
elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette
categorie di edifici deve essere specificatamente valutata
in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento
esoneri il progettista dal valutare la possibilità
al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
Art. 6. - Rendimento minimo dei generatori
di calore.
1. Negli impianti termici di nuova installazione,
nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore
ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore
a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile"
conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l generatori ad acqua
calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento
fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica
per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore
ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione"
non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente
decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui
di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera
b.
Art. 7. - Termoregolazione e contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata
in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi
di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative,
le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralità di utenze, qualora la
potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva
dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato
di programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco
delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura
esterna.
La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno
del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza
non superiore a ± 2° C.
3. Ai sensi del coma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 , gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata
im vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico
per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente
articolo può essere dotato di un programmatore che
consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare
sia effettivamente installato e funzionante un sistema di
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura della temperatura
ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore
che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su
due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione
alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad
una occupazione discontinua nel corso della settimana o del
mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale
o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore
o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione
del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di
termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente con programmatore che consenta
la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli
di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna
l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole
zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.
L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto
ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4,
5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema
di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui
la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel
mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi
nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico,
e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore
al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello
stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7
deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui
al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
in particolare la valutazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando
la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui a
comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato
in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
Art. 8. - Valori limite del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.
Omissis
Art. 9. - Limiti di esercizio degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione
invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che,
durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori
massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del presente
decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito
con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera
di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre l 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita a pieno
regime.
3. È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore
23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione
del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera
di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti
a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E1, adibiti ad
alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a
piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in
cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici,
nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente
alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera
delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricità
e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici
dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli
edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre
acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al
fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario
al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti
secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per
i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore
pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna
con programmatore che consenta la regolazione almeno su due
livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo
purché il programmatore giornaliero venga tarato e
sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti
pari a 16 °C +2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori
della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per
i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante,
in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione
del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli
di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati
di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi
di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori
di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta
la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore
di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di
servizio energia” i cui corrispettivi siano essenzialmente
correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purché si provveda,
durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata
dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o
locatario può richiedere che, a cura delle Autorità
competenti di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore
e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono
tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato
al servizio di una pluralità di utenti, una tabell
concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto
nei limiti di quanto disposto al presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
Art. 10. - Facoltà delle Amministrazioni
comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9,
i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della
giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera
di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati,
sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
1.
Art. 11. - Esercizio e manutenzione
degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici sono affidati al proprietario, definito come alla
lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo,
avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo
1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale
atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo,
che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste
dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri
le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente
al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo restando
il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attivita'
di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria
diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti
del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto
e' incompatibile col ruolo di fornitore di energia per il
medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto col Ministro delle finanze.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti
termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi
titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per
la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario,
nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente
regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente
all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed
alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in
materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti
al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico e' dimostrato mediante l'iscrizione
ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e
pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea,
oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle
norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attivita' di gestione
e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo
accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In
ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico
preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla
complessita' dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate
dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili
le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo
ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante
ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di
controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico
modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e
con la periodicita' prevista dalle vigenti normative UNI e
CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di
cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione
dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere
un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che
deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto
sara' da questi conservato ed allegato al libretto di cui
al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari,
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto
di controllo e manutenzione dovra' essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato H al presente
decreto. Tale modello potra' essere modificato ed aggiornato,
anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione
della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante
approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima
procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul
“libretto di centrale” o sul “libretto di
impianto” prescritto dal comma 9.
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro
sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente
per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile
comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico,
nonche' eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarita'
dell'impianto.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici è tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata
giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti
abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di
cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge
5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il
soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5
marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari
con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica
con l'occupante che puo', con le modalita' di cui al comma
1, delegarne i compiti al soggetto cui e' affidata con continuità
la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo
di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilita' di cui al
comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo all'occupante
di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto
di impianto prescritto al comma 9, debitamente aggiornato,
con gli eventuali allegati.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale
a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di centrale”
conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere
muniti di un “libretto di impianto” conforme all'allegato
G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto
di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione,
e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione
dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto
della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri
di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato
i lavori di realizzazione dell'impianto termico, e' in grado
di verificarne la sicurezza e funzionalita' nel suo complesso,
ed e' tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva,
se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello
di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia
della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto,
firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione,
dovra' essere inviata all'ente competente per i controlli
di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto,
previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento
nonche' la compilazione per le verifiche periodiche previste
dal presente regolamento e' effettuata dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di
centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati
presso l'edificio o l'unita' immobiliare in cui e' collocato
l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile
e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile
e' tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo
responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali
allegati, il tutto debitamente aggiornato.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli
riportati sul “libretto di centrale” o sul “libretto
di impianto” di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno,
normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i
generatori d calore con potenza nominale superiore o uguale
a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori
di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore
o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una
seconda determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente alla metà del periodo di
riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale
funzionamento, in conformita' alle vigenti norme tecniche
UNI, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie
standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a
partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie
standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla
potenza nominale indicato all'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire
dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla
potenza nominale indicato all'allegato E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione
ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere
a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione
entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini
350 kw e oltre entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kw per zone climatiche E, F entro il 30 settembre
1995
inferiore a 350 kw per le restanti zone climatiche entro il
30 settembre 1996
I generatori di calore installati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento per i quali,
durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati
rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati
alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali
valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere
sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della
verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b)
e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione
in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed
h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione
di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine
e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali
di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori
di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento,
gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi
solari attivi, devono essere muniti di “libretto di
centrale” predisposto, secondo la specificità
del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli
impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione;
detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione
dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre
a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi
in conformità alle leggi vigenti, la periodicità
prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà
inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi
di manutenzione straordinaria.
Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il
libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni
già previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni
che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi
degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con
cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti
ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici
devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto
di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli
enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e
per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e
sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici
nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento
alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio.
La relazione sara aggiornata con frequenza biennale.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla
specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato
I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di
programma col Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o
su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita' tecnica
dei predetti organismi.
20. Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito
della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle
popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli
si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli
impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione
o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalita'
ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato
H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore,
nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico,
e con connessa assunzione di responsabilita', attestante il
rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare
riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche
di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresi'
stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo
di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su
supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano
alla forma di verifica prevista al presente comma, devono
comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione
su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra
quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione
di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicita'
della dichiarazione stessa, provvedendo altresi' ad effettuare,
nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici
per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o
si evidenzino comunque situazioni di non conformita' alle
norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia
della propria azione, possono programmare i predetti controlli
a campione dando priorita' agli impianti piu' vecchi o per
i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticita',
avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da
evitare distorsioni di mercato. In conformita' al principio
stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli
a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino
detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun
ente locale nell'ambito della propria autonomia.
Art. 12. - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto
al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo
5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma
14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1°
agosto 1994.
Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale.
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