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DECRETO MINISTERIALE
N° 246 16 MAGGIO 1987
NORME DI SICUREZZA
ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE.
Sono approvate le norme di sicurezza antincendio per gli edifici
di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi
con le presenti norme.
-OMISSIS-
2.5 ASCENSORI.
2.5.0 VANO CORSA.
Il vano corsa dell'ascensore deve avere le
stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A).
Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:
a) accessi alle porte di piano;
b)aperture permanenti consentite dalle specifiche normative
fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di
rinvio;
c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione
come di seguito indicato.
Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente
in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione
orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20
metri quadrati. Tale aerazione può essere ottenuta
anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine,
purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco
equivalente a quella del vano corsa.
Nel vano di aerazione è consentita l'installazione
di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie,
condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori è superiore a due
essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore
può essere comune.
2.5.1 LOCALE MACCHINE.
Il locale macchine deve essere separato dagli
altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al
fuoco equivalente a quelle del vano corsa.
L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche
del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su
terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano
munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione
permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento,
con un minimo di 0,05 metri quadrati, inferiore a quella sopra
precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari
a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.
-OMISSIS-
4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE.
Per gli impianti di produzione di calore devono
essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato
nella
tabella C.
N°B. - In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti
alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione,
per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all’aria
0,8 che siano ubicati in locali fuori terra.
5. IMPIANTI ELETTRICI.
Devono essere realizzati in conformità
della legge 1 marzo 1968, n° 186.
Negli edifici di tipo “c”, “d”, “e”,
deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza,
che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione
delle vie di esodo.
Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata
che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato
sfollamento.
6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.
Le condutture principali dei gas combustibili
devono essere esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni
siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità
comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno
2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.
7. IMPIANTI ANTINCENDIO.
Gli edifici di tipo “b”, “c”,
“d”, “e”, devono essere dotati di
reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.
La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna
montante di ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve
essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato,
almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per
eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per
naspo.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con
diametro minimo di 25 mm di lunghezza idonea ad assicurare
l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.
Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora
la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un
idoneo attacco di mandata per autopompa.
L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata
minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso
di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare
l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sfioriti,
di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello
di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min°
Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al
punto precedente dovrà essere installata idonea riserva
idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano
e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o altre
fonti.
tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono
essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio
tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.
Negli edifici di tipo “d”, “e”, i
gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti
da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti
di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa).
L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete
devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne
montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale
oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
8. NORME TRANSITORIE.
Negli edifici esistenti, entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono
essere attuate le seguenti prescrizioni.
8.0 Comunicazioni.
Negli edifici di tipo “b”, “c”,
“d”, “e”, sono ammesse le comunicazioni
di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE
30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso
diretto da spazio scoperto.
8.1. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.
Negli edifici di tipo “c”, “d”,
“e”, deve essere installato un sistema di illuminazione
di sicurezza in conformità con quanto specificato al
punto 5.
8.2. IMPIANTI ANTINCENDIO.
Negli edifici di tipo “c”, “d”,
“e”, devono essere installati impianti antincendio
fissi conformi al punto 7.
Restano tuttavia validi gli impianti già installati
a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche
di cui al punto 7.
-OMISSIS-
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