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DECRETO MINISTERIALE
09 aprile 1994
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA
DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n° 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n°
469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n° 966;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n° 406;
Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n° 217;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n° 818;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n° 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n° 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità
europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio
degli alberghi già esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici
di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici
destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n°
577;
Visto l'art.11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n° 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge
21 giugno 1986, n° 317;
Decreta:
È approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere,
allegata al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in
vigore in materia.
- Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per
la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere.
TITOLO I - GENERALITÀ.
ART. 1. - OGGETTO.
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata
allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e
salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per
oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici
ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere,
definiti dall'art. 6 della legge n° 217 del 17 maggio
1983 (Gazzetta Ufficiale n° 141 del 25 maggio 1983) e
come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini.
ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE.
Le presenti disposizioni si applicano agli
edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti
e di nuova costruzione.
Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività
di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per
le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50%
dei solai.
Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano
agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.
ART. 3. CLASSIFICAZIONE.
Le attività di cui al punto 1, in relazione
alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione
degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di
una unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a venticinque posti
letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo
II;
b) attività con capienza sino a venticinque posti letto,
alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo
IV.
ART. 4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE
DIMENSIONALI.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze
dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale
30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n° 339 del 12 dicembre
1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si
definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante
con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio
non dovrà costituire intralcio alla fruibilità
delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire
la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale
è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza
del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso
fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile
l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo
luogo sicuro o via di esodo verticale.
- OMISSIS -
6.7. Ascensori e montacarichi.
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati
in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio
definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno
di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano
corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza
al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere
alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio.
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza
antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti “ascensori
antincendio” da poter utilizzare, in caso di incendio,
nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco
dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza
al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire
direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo,
realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica,
una delle quali di sicurezza;
3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico
da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve
essere riservata al personale appositamente incaricato ed
ai vigili del fuoco;
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza
del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione
del fuoco e tra di loro nettamente separati;
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico
tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario
distinti dagli altri ascensori.
ART. 8. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.
- OMISSIS -
8.2. Servizi tecnologici.
8.2.1. Impianti di produzione calore.
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo
centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati
a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni
di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze
turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione
della specifica destinazione, che le singole unità
abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento
ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le
superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono
essere realizzate a regola d'arte in conformità alle
vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua
calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia
che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di
spegnimento della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile
devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati
a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione
regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere
chiaramente esposte.
8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso
di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è
ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati
in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è
ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe
zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di
diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione
interna. La conduttura principale del gas deve essere munita
di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente
all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.
8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere
i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di
altri gas ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi
che si diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono
realizzati come di seguito specificato.
8.2.2.1. Impianti centralizzati.
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi
non possono essere installati nei locali dove sono installati
gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore
a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca
possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati
o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori
ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione
calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente
da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe
0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
alla classe 2.
Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia
essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture
resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano
attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda
avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che
attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori
di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe
0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di controllo.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte,
di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto
dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale
di controllo di cui al punto 12.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici,
non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali.
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste
in emergenza.
8.2.2.5. Impianti localizzati.
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di
armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante
non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego
di apparecchiature a fiamma libera.
ART. 9. - IMPIANTI ELETTRICI.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge n° 186 del 1° marzo
1968 (Gazzetta Ufficiale n° 77 del 23 marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura
deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso
dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
“protette” e devono riportare chiare indicazioni
dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge n° 46 del
5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione
breve (¾ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione e ad interruzione media (¾
15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di
tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa
entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: 30 minuti;
illuminazione di sicurezza: 1 ora;
ascensori antincendio: 1 ora;
impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di
altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
ART. 10. - SISTEMI DI ALLARME.
Gli edifici, o la parte di essi destinata
ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema
di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il
personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione
tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori
deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo
controllo del personale preposto; può essere previsto
un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto
dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente,
secondo quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per
un tempo non inferiore a 30 minuti.
ART. 11. - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI.
11.1. Generalità.
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità
a quanto di seguito indicato.
11.2. Estintori.
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di
un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della
emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori
devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno
ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n° 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni
si trovino:
in prossimità degli accessi;
in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni
200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un
estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente
non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è
sufficiente la sola installazione di estintori.
11.3. Impianti idrici antincendio.
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le
aree dell'attività;
collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione
a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno
delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone.
In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare
le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti
devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20.
Le attività con numero di posti letto superiore a 25
e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,
purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento
contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi
in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed
una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi
in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore
a 60 min° Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare
quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione
di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45.
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto
devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante
deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20
m.
11.3.2.1. Rete di tubazioni.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito
da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello,
con montanti disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve
essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore
a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei
servizi sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora
non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante
e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo
di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione
ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita,
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a
120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60
minuti.
11.3.2.3. Alimentazione.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione
di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata
una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica
di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico)
o da una motopompa con avviamento automatico.
11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle
ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a
32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del
tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione
sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere
realizzata in uno dei seguenti modi:
una riserva virtualmente inesauribile;
due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità
singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e
dotati di rincalzo;
due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente,
salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più
pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni
richieste secondo una delle seguenti modalità:
una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà
del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata
pari al fabbisogno totale;
due motopompe, una di riserva all'altra;
due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70.
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle
ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve
esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente
segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento
dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà
assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno
60 minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che
quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno
il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più
di 3 piani fuori terra, deve essere installato un attacco
di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.
11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre
1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento
automatico a pioggia su tutta l'attività.
ART. 12. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE
E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI.
12.1. Generalità.
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100
posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto
fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi
in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio
che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei
locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto,
devono essere comunque installati tali impianti, come previsto
dal precedente punto 8.1.
12.2. Caratteristiche.
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella
centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere
ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento
automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività
entro:
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente
da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi
pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme
proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione
presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale
preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione
della tipologia dell'attività e dei rischi in essa
esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione
dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà
consentire l'attivazione automatica di una o più delle
seguenti azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è
pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi
dispositivi di chiusura;
disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione
o condizionamento esistente;
attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste
nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento,
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti
letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno
di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati
dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi,
per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali
ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori
che sorvegliano aree non direttamente visibili.
- OMISSIS -
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