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DECRETO MINISTERIALE
19 agosto 1996
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA
DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n° 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961,
n° 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965,
n° 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n° 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n° 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n° 626;
Visto l'art.4 del decreto legge 28 agosto
1995, n° 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995,
n° 437;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato
dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art.10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n° 577;
Visto l'art.11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577;
Espletata la procedura di informazione prevista
dalla legge 21 giugno 1986, n° 317;
Decreta
ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni
di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione
e l'esercizio dei sottoelencati locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema - teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti
ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore
a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati
spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati
a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per
lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i
locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività
di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera
e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano
le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie,
anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché
di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche,
comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate
in aree non accessibili al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative,
di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali
in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui é collocato l'apparecchio
musicale "karaoke" o simile, a condizione che non
sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee
all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento
prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore
a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di
divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano
senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali
di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di
entrata in vigore dello stesso, già adibiti ad attività
di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti
la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione
d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
di cui all'art.31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n°
457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti,
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature
di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle
caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita,
e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano
solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto
degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi
di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino
un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni
di sicurezza preesistenti.
ART. 2. OBIETTIVI.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere
i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento
e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti
in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti
al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno del locale;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o
locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino
il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro
modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso
di operare in condizioni di sicurezza.
ART. 3. DISPOSIZIONI TECNICHE.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
2, é approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
allegata al presente decreto.
ART. 4. COMMERCIALIZZAZIONE CEE.
I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o
regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle
more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali
é richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali é richiesto il requisito di
reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente,
che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate
con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti
decreti del Ministro dell'Interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali é richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura ai quali é richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
- OMISSIS -
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI.
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE.
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile
solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto
delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
E VENTILAZIONE.
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere
progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI.
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi
non possono essere installati nei locali ove sono ubicati
impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso
direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo
di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore
a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca
possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati
o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori
ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione
calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non é consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente
da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
B) CONDOTTE.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe
0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
a 2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia
essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture
resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano
attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda
avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che
attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori
di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe
0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte,
di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto
dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale
di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici,
non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
D) IMPIANTI LOCALIZZATI.
É consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di
armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante
non sia infiammabile né tossico. É comunque
escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
- OMISSIS -
TITOLO XIII - IMPIANTI ELETTRICI.
13.1 GENERALITÀ.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge 1 marzo 1968, n° 186,
(Gazzetta Ufficiale n° 77 del 23 marzo 1968).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli
impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura
deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso
dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto
non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni
dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990,
n° 46, e successivi regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica
ad interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione; ad interruzione media (< 15 s)
per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di
tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa
entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene
stabilita per ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme
alle regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro
di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita,
e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al
pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato
in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.
TITOLO XIV - SISTEMA DI ALLARME.
I locali devono essere muniti di un sistema
di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche
idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di
pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del
sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente
presidiato.
TITOLO XV - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI.
15.1 GENERALITÀ.
Le attrezzature e gli impianti di estinzione
degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed
in conformità a quanto di seguito indicato.
15.2 ESTINTORI.
Tutti i locali devono essere dotati di un
adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, é comunque necessario che almeno alcuni
si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni
200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori
per piano, fatto salvo quanto specificatamente previsto in
altri punti del presente allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente
non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti
a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo
idoneo.
15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO.
15.3.1 NASPI.
Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e c), con
capienza non superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere b), d), e), f),
con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600
persone.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti
in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di
ogni punto dell'area protetta.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,
purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento
contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi
in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed
una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi
in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore
a 60 min°
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione
di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
15.3.2 IDRANTI DN 45.
Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti
nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e c), con
capienza superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere b), d), e), f),
con capienza superiore a 600 persone.
Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni
preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie
delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti
devono essere derivati gli idranti DN 45.
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle
condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza
deve essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min
ed una pressione residua di almeno 2 bar;
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti
in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di
ogni punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti;
c) l'impianto idrico deve essere dimensionato in relazione
al contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti:
- n° 2 idranti per locali di superficie complessiva fino
a 5000 m²;
- n° 4 idranti per locali di superficie complessiva fino
a 10.000 m²;
- n° 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore
a 10.000 m²;
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilità
ed all'operatività in caso d'incendio;
e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete
devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO
CON LE AUTOPOMPE VV.F.
Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento
con le autopompe VV.F., nel seguente numero:
- n° 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di
edifici con oltre tre piani fuori terra;
- n° 1 negli altri casi.
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili
e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.
15.3.4 IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO.
In prossimità dei locali, di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), di capienza superiore a 1000 spettatori, e
di tutti gli altri locali elencati all'art. 1, comma 1, di
capienza superiore a 2000 spettatori, deve essere installato
all'esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente
segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per il rifornimento
dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante deve assicurare
una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con
una pressione residua non inferiore a 3 bar.
15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE.
Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuità,
nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata
una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti,
di capacità tale da assicurare un'autonomia di funzionamento
dell'impianto, nell'ipotesi d cui ai precedenti punti 15.3.2
e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista
di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo
elettrogeno ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo
può essere installata una motopompa di riserva ad avviamento
automatico.
15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITÀ.
Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l'alimentazione
della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.
Affinché un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilità
può essere realizzata in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità
singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto,
dotati di rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente,
salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più
pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni
richieste secondo una delle seguenti modalità:
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà
del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata
pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER).
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti,
deve essere installato un impianto di spegnimento automatico
a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti
con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere
realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490
e 9491.
TITOLO XVI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE
E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI.
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti,
deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico
d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo
le norme UNI 9795.
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