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DECRETO MINISTERIALE
12 APRILE 1996
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA
DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE
E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI
GASSOSI.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n° 1570;
Visto l'art.1 della legge 13 maggio 1961,
n° 469;
Visto l'art.2 della legge 26 luglio 1965,
n° 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n° 547;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n°1083,
norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n° 577;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità
europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi
a gas;
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n° 626;
Rilevata la necessità di aggiornare
le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti di
produzione calore alimentati a combustibile gassoso;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di
cui all'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n° 577,
Visto l'art.11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577;
Espletata la procedura di informazione prevista
dalla legge 21 giugno 1986, n° 317;
Decreta:
ART. 1. - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione
di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione
e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata
termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale
valore è assunto corrispondente al valore di 30.000
kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati
da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar
ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento
degli obiettivi descritti nell'art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche,
i nastri radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito
denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in
locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti
parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma
delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno
di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo,
ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non
concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola
non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti,
le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua
unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla
data di emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni
di cui al Titolo VII dell'allegata regola tecnica.
ART. 2. - OBIETTIVI
Ai fini della prevenzione degli incendi ed
allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza
relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e
dei soccorritori, gli impianti di cui all'articolo precedente
devono essere realizzati in modo da:
- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei
luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti
con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile
medesimo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali
vicini a quelli contenenti gli impianti.
ART. 3. - DISPOSIZIONI TECNICHE
Ai finii del raggiungimento degli obiettivi
descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.
ART. 4. - SICUREZZA DEGLI APPARECCHI
E RELATIVI DISPOSITIVI
1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno
1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo, devono essere muniti rispettivamente di marcatura
CE e di attestato di conformità ai sensi della citata
direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi
fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura
CE e dell'attestato di conformità, devono rispondere
alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. Comunque
tali apparecchi e dispositivi, immessi in commercio fino al
31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale
data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione
della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti
secondo le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia
della sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione
in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati
di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti
di attestato di conformità ai sensi della direttiva
stessa.
ART. 5. - COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno
dei Paesi dell'Unione europea sulla base di norme armonizzate
o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti,
ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle
more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli
estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali
è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di
reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente,
che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate
con i servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti
decreti del Ministro dell’interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
ART. 6. - DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI
ESISTENTI
1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione
del presente decreto e di portata termica superiore a 116
kW, purché approvati e autorizzati dai competenti organi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche
nel caso di aumento di portata termica, purché non
superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata
e purché realizzata una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché
realizzati in conformità alla previgente normativa,
non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica, purché non superiore al
20% di quella esistente e purché realizzata una sola
volta e tale da non comportare il superamento della portata
termica oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati
negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l'adeguamento
alle disposizioni del presente decreto.
ART. 7. - DISPOSIZIONI FINALI
Fatto salvo quanto previsto nell’art.
6, del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI
DA COMBUSTIBILI GASSOSI
TITOLO I - GENERALITÀ
1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE
DIMENSIONALI
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano
i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati
con il d.m. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere
collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per
l'evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del
locale di installazione;
b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere
collegato ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione
dei prodotti della combustione verso l'esterno. L'aria comburente
è prelevata direttamente dall'ambiente dove l’apparecchio
è collocato;
c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione
a tenuta, che consente l'alimentazione di aria comburente
al bruciatore con prelievo diretto dall'esterno e contemporaneamente
assicura l'evacuazione diretta all'esterno di prodotti della
combustione;
d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria
trattata e/o per la ripresa dell'aria degli ambienti serviti
e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori
uniti fra loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto
della presente regola tecnica sono comprese in una delle seguenti
specie definite nel d.m. 24.11.1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori
di 0,04 fino a 0,5 bar,
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino
a 0,04 bar;
f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato
gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta
di 1013 mbar, come definito nella norma EN 437;
g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio
destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di
calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso
pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui
il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più
ventilatori;
h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra
il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori
(questi esclusi);
i) impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli
apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione
di calore;
l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento
di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento,
costituito da una unità monoblocco composta dal tubo
o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative
staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore,
dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello
di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori
relativi;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche
in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente
separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali
esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio
servito, purché privi di pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è
a quota non inferiore a quella del piano di riferimento (vedi
tavola n°1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio
di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra
del piano di riferimento (vedi tavole nn° 2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile
fuori terra né interrato (vedi tavola n°3);
q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete
nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
r) portata termica nominale: quantità di energia termica
assorbita nell'unità di tempo dall’apparecchio,
dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt (kW);
s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa
del combustibile gassoso alla quale può essere esercito
l'impianto interno;
t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile
gassoso individuato in corrispondenza:
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione,
che delimita la porzione di impianto di proprietà dell'utente,
nel caso di assenza del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della
fase gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio;
u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle
condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione
antincendio per un tempo prestabilito;
1.2 LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI
APPARECCHI
Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo
tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
TITOLO II - INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1 DISPOSIZIONI COMUNI
Gli apparecchi installati all'aperto devono
essere costruiti per tale tipo di installazione.
É ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti
dell'edificio servito alle seguenti condizioni: la parete
deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione
al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona
che si estende, a partire dall'apparecchio, per almeno 0,5
m lateralmente e 1 m superiormente (vedi tavola 4).
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti
degli edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno
0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente
ed 1 m superiormente.
2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
2.2.1 LIMITAZIONI PER GLI APPARECCHI
ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE DI 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di
5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione
degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli
apparecchi o con canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi
di portata termica inferiore a 116 kW.
2.2.2 LIMITAZIONI PER I GENERATORI
DI ARIA CALDA INSTALLATI ALL'APERTO
Nel caso il generatore sia a servizio di locali
di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m², deve essere installata sulla
condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una
serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI
30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a
impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel
caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi
o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria.
Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3
2.2.3 TUBI RADIANTI INSTALLATI ALL'APERTO
É permessa l'installazione di moduli
con la parte radiante posta all'interno dei locali ed il resto
dell'apparecchio al di fuori di questi, purché la parete
attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno
1 m dall'elemento radiante. Per la parte installata all'interno
si applica quanto disposto al punto 4.6.
TITOLO III - INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI
I locali devono essere ad uso esclusivo e
realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco.
Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti
al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione
degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI
ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL
FABBRICATO SERVITO.
4.1 DISPOSIZIONI COMUNI
4.1.1 UBICAZIONE
a) Il piano di calpestio dei locali non può
essere ubicato a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano
di riferimento. Nel caso dei locali di cui al punto 4.2.6
è ammesso che tale piano sia a quota più bassa
e comunque non inferiore a -10 m dal piano di riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati,
con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale
netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga
non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto
o strada scoperta.
4.1.1.1 LIMITAZIONI DELL'UBICAZIONE
DI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE
DI 0,8
L'installazione è consentita esclusivamente
in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali
anch'essi fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio
non deve presentare avvallamenti o affossamenti tali da creare
sacche di gas che determinino condizioni di pericolo.
4.1.2 APERTURE DI AERAZIONE
I locali devono essere dotati di una o più
aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne
di cui al punto 4.1.1. b); è consentita la protezione
delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti
e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta
la superficie netta di areazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate
in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente
dalla conformazione della copertura. Nel caso di coperture
piane tali aperture devono essere realizzate nella parte più
alta della parete di cui al punto 4.1.1, b).
Ai fini della realizzazione della aperture di aerazione, la
copertura è considerata parete esterna qualora confinante
con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della
superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui
al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica
complessiva non devono essere inferiori a ("Q" esprime
la portata termica, in kW ed "S" la superficie,
in cm²):
a) locali fuori terra : S ? Q x 10;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal
piano di riferimento: S ? Q x 15;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al
di sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i
locali di cui al punto 4.2.): S ? Q x 20 (con un minimo di
5.000 cm2). Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta
inferiore a 100 cm2.
4.1.2.1 LIMITAZIONI DELLE APERTURE
DI AERAZIONE PER GLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ
MAGGIORE DI 0,8
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione
devono essere realizzati a filo del piano di calpestio, con
un'altezza minima di 0,2 m. Le aperture di aerazione devono
distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori
a 116 kW e 4, 5 m per portate termiche superiori, da cavità,
depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di
sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.
4.1.3 DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI
ALL'INTERNO DEI LOCALI
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno
degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale,
nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello
stesso locale devono permettere l’accessibilità
agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché
la manutenzione ordinaria.
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI
PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE
CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente
agli impianti termici.
4.2.1 UBICAZIONE
I locali non devono risultare sottostanti
o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti
ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi
di vie di uscita. Tale sottostanza o contiguità è
tuttavia ammessa purché la parete confinante con spazio
scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o nel caso di
locali interrati con intercapedine ad uso esclusivo, attestata
superiormente su spazio scoperto o strada scoperta, si estenda
per una lunghezza non inferiore al 20% del perimetro e la
pressione di esercizio non superi i 0,04 bar.
4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I locali posti all'interno di fabbricati destinati
anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza
al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere
realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore
a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte
a R60 e REI 60. Ferme restando le limitazioni di cui al punto
4.2.4, l'altezza del locale di installazione deve rispettare
le seguenti misure minime, in funzione della portata termica
complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2.00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2.30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2.60 m;
- superiore a 580 kW: 2.90 m.
-
4.2.3 APERTURE DI AEREAZIONE
La superficie di aerazione, calcolata secondo
quanto impartito nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni
caso inferiore di 3.000 cm2 e nel caso di gas di densità
maggiore di 0,8 a 5.000 cm2.
In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico
spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2
o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione
si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più
alta della parete attestata su spazio scoperto o su strada
pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati,
su intercapedine ad uso esclusivo attestata superiormente
su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie netta
di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto ai valori
indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estendersi lungo
almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra
specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore
a 0,50 m. Nel caso di alimentazione con gas a densità
superiore a 0,8, tale apertura deve essere realizzata anche
a filo del pavimento nel rispetto di quanto previsto al punto
4.1.2.1.
4.2.4 DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
ALL'INTERNO DEI LOCALI
Lungo il perimetro dell'apparecchio è
consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte
aerotermiche, della tubazioni dell'acqua, gas, vapore e dei
cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.
É consentita l'installazione a parete di apparecchi
previsti per tale tipo di installazione.
É consentito che più apparecchi termici a pavimento
o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione,
siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione
che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano
facilmente raggiungibili.
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve
essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche
di gas in misura pericolosa.
4.2.5 ACCESSO
L'accesso può avvenire dall'esterno
da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9
m;
oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo
da evitare la. formazione di sacche di gas, ed avente le seguenti
caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza
al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 m²;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI
60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva
non inferiore a 0,5 m² realizzate su parete attestata,
su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine.
Nel caso di alimentazione con gas a densità non superiore
a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione
non inferiore a 0,1 m2.
Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di
fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo,
caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85,
86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54
m), dell’allegato al d.m. 16 febbraio 1982 o soggetti
ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso
deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine
antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.5.1. PORTE
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di
autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima
0,6 m.
Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116
kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori
a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente
superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da
spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da
intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito,
purché siano in materiale di classe 0 di reazione al
fuoco.
-
4.2.6 LIMITAZIONI PER L’INSTALLAZIONE A QUOTA
INFERIORE A -5 M E SINO A -10 M AL DI SOTTO DEL PIANO DI RIFERIMENTO
a) Le aperture di aerazione e l'accesso devono
essere ricavati su una o più intercapedini antincendio,
attestate su spazio scoperto, non comunicanti con alcun locale
e ad esclusivo uso del locale destinato agli apparecchi.
b) All'esterno del locale ed in prossimità di questo
deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas,
una valvola automatica del tipo normalmente chiuso asservita
al funzionamento del bruciatore e al dispositivo di controllo
della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola
stessa e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04
bar.
4.3 LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO
BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in
locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui
si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le strutture portanti devono possedere i requisiti
di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione
da altri ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche
complessive fino a 116 kW, sono consentite strutture R/REI
30.
4.3.2 ACCESSO E COMUNICAZIONI
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9
m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco
e/o;
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività
stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura
anche del tipo normalmente aperto purché asservito
ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE
I locali, fatto salvo quanto consentito nel
successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati
agli apparecchi.
4.4.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le strutture portanti devono possedere resistenza
al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri
ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata
termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche
R/REI 60.
4.4.2 ACCESSO E COMUNICAZIONI
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe
almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate
termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate
di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente
aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione
incendi.
É consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno
anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico
spettacolo, con i quali la comunicazione può avvenire
esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.5, b), indipendentemente dalla portata
termica.
4.4.2.1 ULTERIORI LIMITAZIONI PER
GLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE
DI 0,8
La comunicazione con caserme, locali soggetti
ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali di pubblico
spettacolo o destinati alle attività di cui ai punti
51, 75, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'allegato al D.M. 16 febbraio
1982, può avvenire esclusivamente tramite disimpegno
avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 - b), indipendentemente
dalla portata termica.
4.4.3 INSTALLAZIONE IN LOCALI IN CUI
AVVIENE ANCHE LA CONSUMAZIONE DI PASTI
L'installazione di apparecchi a servizio di
cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è
consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un
sistema di evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspiratore
meccanico);
b) l'alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere
direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e
deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda
sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del
gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio, deve
essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella
della zona consumazione pasti;
d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione
di un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni Kw di
potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti
in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di
filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali
condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere
realizzata una separazione verticale, pendente dalla copertura
fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l'espandersi
dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all'interno
del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco
ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel
vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività
servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo
di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite,
tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone
presenti in caso di emergenza.
4.5 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI
DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO
4.5.1 LOCALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE
AI GENERATORI
I locali e le installazioni devono soddisfare
i requisiti richiesti al punto 4.2. É tuttavia ammesso
che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso
le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo
punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali
in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione
di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi
o esplosioni non è permesso il ricircolo dell'aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico
che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DESTINATI
AD ALTRE ATTIVITÀ
É vietata l'installazione all’interno
di: locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o
le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti
da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri
suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.
All'interno di autorimesse ed autofficine potranno essere
consentiti solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche
norme tecniche armonizzate.
4.5.2.1 CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente,
gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI
30 ed in classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità
o di resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve
avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l’involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio. Inoltre le pareti attraversate, in corrispondenza
della condotta di scarico dei prodotti della combustione,
devono essere adeguatamente protette. I generatori con bruciatore
atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di
un dispositivo antireflusso dei prodotti della combustione.
Nel caso di installazione in ambienti soggetti a depressione
o nei quali le lavorazioni comportano lo sviluppo di apprezzabili
quantità di polveri incombustibili, gli apparecchi
con bruciatore atmosferico devono essere di tipo C.
4.5.2.2 DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI
La distanza fra la superficie esterna del
generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei
gas combusti da eventuali materiali combustibili in deposito
deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature
pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m. Tali prescrizioni
non si applicano agli apparecchi posti ad un altezza non inferiore
a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze
minime a 1,5 m.
Gli apparecchi possono essere installati a pavimento od a
una altezza inferiore a 2,5 m, se protetti da una recinzione
metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m e distante
almeno 0,6 m e comunque posta in modo da consentire le operazioni
di manutenzione e di controllo.
4.5.3 CONDOTTE AEROTERMICHE
Le condotte devono essere realizzate in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco. I giunti antivibranti devono
essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale in classe
0 di reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni
delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non
siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali
in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano
il rischio di esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei
soprarichiamatí locali può tuttavia essere ammesso
se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una
resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato
ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza
dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza
al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata
automaticamente e direttamente da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli
apparecchi siano a servizio di più di un compartimento
antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80 °C , posti in corrispondenza
delle serrande stesse negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.6 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI
A TUBI RADIANTI
É vietata l'installazione all'interno
di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o
le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti
da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri
suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1 CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Le strutture verticali e/o orizzontali su
cui sono installati i moduli a tubi radianti devono essere
almeno REI 30 e in classe 0 di reazione al fuoco. I moduli
devono essere installati a non meno di 0,6 m dalle pareti.
4.6.2 DISPOSIZIONE DEI MODULI INTERNO
DEI LOCALI
La distanza tra la superficie esterna del
modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito ed
il piano calpestabile deve essere tale da impedire il raggiungimento
di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a
4 m.
4.7 INSTALLAZIONE ALL’INTERNO
DI SERRE
L’installazione all’interno di
serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime
da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l’involucro dell’apparecchio e le
pareti;
- 1,00 m tra l’involucro dell’apparecchio e il
soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di
dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell’apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di
superficie non inferiore a 100 cm2.
TITOLO V - IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
5.1 GENERALITÀ
Il dimensionamento delle tubazioni e degli
eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire
il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione.
L'impianto interno ed i materiali impiegati devono essere
conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi
idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche
di seguito indicate e realizzati in acciaio, in rame o in
polietilene.
5.2.1 TUBI DI ACCIAIO
a) i tubi di acciaio possono essere senza
saldatura oppure con saldatura longitudinale e devono avere
caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a
quelle indicate dalla norma UNI 8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati,
devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non
inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8488.
5.2.2 TUBI DI RAME
I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente
per le condotte del gas della VII specie (pressione di esercizio
non superiore a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative
e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI
6507, serie B. Nel caso di interramento lo spessore non può
essere minore di 2,0 mm.
5.2.3 TUBI DI POLIETILENE
I tubi di polietilene, ammessi unicamente
per l'interramento all'esterno di edifici, devono avere caratteristiche
qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla
norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.
5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI,
VALVOLE
5.3.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO
a) l'impiego di giunti a tre pezzi è
ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale
dell'impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate
mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa
per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;
c) nell’utilizzo di raccordi con filettatura è
consentito l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio
canapa con mastici adatti (tranne per il gas con densità
maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei
per lo specifico gas. É vietato l'uso di biacca, minio
o altri materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati
di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con
estremità filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile
con estremità unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità
e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente
le posizioni di aperto e di chiuso. Esse devono essere di
acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera
di passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale
vengono inserite. Non è consentito l'uso di ghisa sferoidale
nel caso di gas con densità maggiore di 0,8.
5.3.2. TUBAZIONI IN RAME
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere
realizzate mediante brasatura capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio
meccanico sono ammessi unicamente nel caso di installazioni
fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi
meccanici con elementi di materiale non metallico. I raccordi
ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di
bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio,
devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi
filettati;
c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno
degli edifici, ad eccezione del collegamento della tubazione
in rame con l'apparecchio utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone,
di bronzo o di acciaio, con le medesime caratteristiche di
cui al punto 5.3.1 lettera e).
5.3.3. TUBAZIONI IN POLIETILENE
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere
realizzati in polietilene; le giunzioni devono essere realizzate
mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi
riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura
mediante appositi raccordi elettrosaldabili;
b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico,
devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti
di transizione) polietilene-metallo idonei per saldatura o
raccordi metallici filettati o saldati. Sono altresì
ammesse giunzioni flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre
che dello stesso polietilene, anche con il corpo di ottone,
di bronzo o di acciaio, sempre con le medesime caratteristiche
di cui al punto 5.3.1. lettera e)
5.4 POSA IN OPERA
5.4.1 PERCORSO DELLE TUBAZIONI
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi
utilizzatori deve essere il più breve possibile ed
è ammesso:
a) all’esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
- in canaletta;
b) all'interno dei fabbricati:
- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati
ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei
Vigili del Fuoco;
- in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali
non ricompresi nei punti precedenti, di androni permanentemente
aerati, di intercapedini, a condizione che il percorso sia
ispezionabile.
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle
tubazioni è consentito in vista.
Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti
ad attività industriali si applicano le disposizioni
previste dal D.M. 24 novembre 1984.
5.4.2 GENERALITÀ
a) le tubazioni devono essere protette contro
la corrosione e collocate in modo tale da non subire danneggiamenti
dovuti ad urti.
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori,
conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti
e apparecchiature elettriche, telefono compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle
canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi
elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto
interno devono essere collocati all'esterno degli edifici
o, nel caso delle prese libere, anche all'interno dei locali,
se destinati esclusivamente all'installazione degli apparecchi.
Queste devono essere chiuse o con tappi filettati o con sistemi
equivalenti;
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori,
ecc., rimossi da altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi
deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas,
in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola
di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per
rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni
di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale
(se alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati
tubi metallici flessibili continui.
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare
giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata
con malta di cemento. Nell'attraversamento di muri perimetrali
esterni, l’intercapedine fra guaina e tubazione gas
deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza
della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso
del gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno
sfiato verso l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) 1e condotte, comunque installate, devono distare almeno
2 cm dal rivestimento della parete o dal filo esterno del
solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve
essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di
incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata,
deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo
opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di
rigidità dielettrica e di resistenza meccanica; qualora,
nell'incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua,
esso deve, essere protetto con opportuna guaina impermeabile
in materiale incombustibile o non propagante la fiamma;
5.4.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA
ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI
5.4.3.1 POSA IN OPERA INTERRATA
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni
metalliche devono essere provvisti di un adeguato rivestimento
protettivo contro la corrosione ed isolati, mediante giunti
dielettrici, da collocarsi fuori terra, nelle immediate prossimità
delle risalite della tubazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia
lavata, di spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri
100 mm, di sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene
è inoltre necessario prevedere, a circa 300 mm sopra
la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione;
c) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice
superiore del tubo ed il livello del terreno, deve essere
almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità
non possa essere rispettata occorre prevedere una protezione
della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo
o con uno strato di mattoni pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate
alle tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno
e prima del loro ingresso nel fabbricato;
e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette
con rivestimento esterno pesante, di tipo bituminoso oppure
di materiali plastici, e devono essere posate ad una distanza
reciproca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni
(ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso
di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas
e altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata
fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire
gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.
5.4.3.2 POSA IN OPERA IN VISTA
1) Le tubazioni installate in vista devono
essere adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni
ed oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione
tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente
protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8
devono essere contraddistinte con il colore giallo, continuo
o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m
l'una dall'altra. Le altre tubazioni di gas devono essere
contraddistinte con il colore giallo, a bande alternate da
20 cm di colore arancione. All'interno dei locali serviti
dagli apparecchi le tubazioni non devono presentare giunti
meccanici.
5.4.3.3 POSA IN OPERA IN CANALETTA
Le canalette devono essere:
- ricavate nell'estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono
ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di
ventilazione verso l'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste
nella parte alta e nella parte bassa della canaletta. L'apertura
alla quota più bassa deve essere provvista di rete
tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore
a 0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di
campagna;
- ad esclusivo servizio dell'impianto;
5.4.4 MODALITÀ DI POSA IN OPERA
ALL'INTERNO DEI FABBRICATI
5.4.4.1 POSA IN OPERA IN APPOSITI
ALLOGGIAMENTI
L'installazione in appositi alloggiamenti
è consentita a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile,
di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le pareti
del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso
non inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno
degli alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno;
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno
con apertura alle due estremità; l'apertura di aerazione
alla quota più bassa deve essere provvista di rete
tagliafiamma e, nel caso di gas con densità maggiore
di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di
campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno
10 metri da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore.
5.4.4.2 POSA IN OPERA IN GUAINA
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore
di almeno 2 cm a quello della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso
l'esterno. Nel caso una estremità della guaina sia
attesata verso l'interno, questa dovrà essere resa
stagna verso l'interno tramite sigillatura in materiale incombustibile;
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno
delle guaine;
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante
la fiamma, nell'attraversamento di muri o solai esterni.
Nell'attraversamento di elementi portanti orizzontali, il
tubo deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 20
mm dal pavimento e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina
deve essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto,
cemento plastico e simili). É vietato l'impiego di
gesso.
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati
è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento,
protette da guaina corredata di sfiati alle estremità
verso l'esterno. Nel caso di intercapedini superiormente ventilate
ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la
posa in opera in guaina, purché le tubazioni siano
in acciaio con giunzioni saldate.
5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE
Il contatore del gas deve essere installato
all'esterno in contenitore o nicchia areata oppure all'interno
in locale o in nicchia entrambi areati direttamente dall'esterno.
5.6 PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO
INTERNO
- La prova di tenuta deve essere eseguita
prima di mettere in servizio l'impianto interno e di collegarlo
al punto di consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto
non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la
copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina
contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima del
collegamento alle condotte di impianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari
per l’esecuzione in condizioni di sicurezza e con le
seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento
agli apparecchi e al contatore;
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino
a che sia raggiunta una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate),
1 bar (tubazioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la
pressione (comunque non minore di 15 min°), si effettua
una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad
acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilità
minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie;
- 30 min per tubazioni di 7^ specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione
rispetto alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere
ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotto
equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere
sostituite e le guarnizioni rifatte. É vietato riparare
dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate le
perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si
verifichino cadute di pressione. Per ogni prova a pressione
deve essere redatto relativo verbale di collaudo.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
6.1 IMPIANTO ELETTRICO
- l'impianto elettrico deve essere realizzato
in conformità alla legge n° 186 del 1° marzo
1968 e tale conformità deve essere attestata secondo
le procedure previste dalla legge n° 46 del 5 marzo 1990.
- l'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve
essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata
ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano
dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente
raggiungibile e segnalata.
6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In ogni locale e in prossimità di ciascun
apparecchio deve essere installato un estintore di classe
21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere
idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali
ove questi sono consentiti.
6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare
l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare
la posizione della valvola esterna di intercettazione generale
del gas e dell'interruttore elettrico generale.
6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all'art.11
del D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 (S.O.G.U. n° 242
del 14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare
ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali
non attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate
precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro,
l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di
innesco.
-OMISSIS -
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