| LEGGE
6 Dicembre 1971 n° 1083
NORME PER LA SICUREZZA DELL’IMPIEGO
DEL GAS COMBUSTIBILE
Art.1 Tutti i materiali, gli apparecchi e
gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico
ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole
specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza.
Art.2 I gas combustibili ad uso domestico
ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti
e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore
caratteristico e sufficiente perché possa essere rilevata
la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono
essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici
o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi
adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di
gas in quantità pericolosa per esplosività e
tossicità.
Art.3 I materiali, gli apparecchi, le installazioni
e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico
e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli,
realizzati secondo le norme specifiche di sicurezza, pubblicate
dall’Ente nazionale di unificazione ( UNI ) in tabelle
con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo
le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate con decreto del Ministero
per l’industria, il commercio, e l’artigianato.
Art.4 La vigilanza sull’applicazione della presente
legge è demandata al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, che ha facoltà
di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti,
enti, laboratori autorizzati con decreto del Ministero per
l’industria, il commercio, e l’artigianato.
I funzionari del Ministero dell’industria, del commercio,
e dell’artigianato, nonché degli istituti, enti
e laboratori sopra indicati, nell’esercizio delle loro
funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Art.5 I trasgressori delle disposizioni previste
dalla presente legge sono puniti con l’ammenda da lire
400.000 a lire 8.000.000 o con l’arresto fino a due
anni.
Art.6 La presente legge entra in vigore dopo
un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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