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LEGGE 6 Dicembre 1971 n° 1083

NORME PER LA SICUREZZA DELL’IMPIEGO DEL GAS COMBUSTIBILE

Art.1 Tutti i materiali, gli apparecchi e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art.2 I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa essere rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Art.3 I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche di sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione ( UNI ) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate con decreto del Ministero per l’industria, il commercio, e l’artigianato.

Art.4 La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti, laboratori autorizzati con decreto del Ministero per l’industria, il commercio, e l’artigianato.
I funzionari del Ministero dell’industria, del commercio, e dell’artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell’esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art.5 I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l’ammenda da lire 400.000 a lire 8.000.000 o con l’arresto fino a due anni.

Art.6 La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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