| LEGGE
5 Marzo 1990 N° 46
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente
legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad
uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione
di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone
o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione
della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi.
ART.2- SOGGETTI ABILITATI.
1. Sono abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte
di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui
al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico - professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore,
il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
ART.3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. I requisiti tecnico - professionali di
cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma
1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno
un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai
sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo dell'attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo1.
ART. 4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI.
1. L'accertamento dei requisiti tecnico -
professionali è espletato per le imprese artigiane
dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte
le altre imprese è espletato da una commissione nominata
dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli
ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi
professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori
di energia elettrica o di gas ed i restanti membri designati
dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative
a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; la commissione è presieduta da
un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da
un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia
tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti
i requisiti tecnico - professionali, hanno diritto ad un certificato
di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
ART. 5 - RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Hanno il diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico - professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro
che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da
almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere
il riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali, previa
domanda da presentare entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere
iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1943, n.
2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
ART. 6 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.
1. Per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1, lettere
a), b), c), e) e g), e dell'articolo 1 è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è
depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio
di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione
quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente
al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non
sia soggetto per legge ad approvazione.
ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.
1. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali
ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi
di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data
di entrata in vigore della presente legge devono essere
adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal
presente articolo.
ART. 8 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'
DI NORMAZIONE TECNICA.
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto - legge 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività
di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente
legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel
corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990
e a carico delle proiezioni del corrispondente capitoli per
gli anni seguenti.
ART. 9 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante
i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante
la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo
6.
ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE
O DEL PROPRIETARIO.
1. Il committente o il proprietario è
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
ART. 11 - CERTIFICATO DI ABITABILITA'
E DI AGIBILITA'.
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità
o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
ART. 12 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E CANTIERI.
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavoratori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
9.
ART. 13 - DEPOSITO PRESSO IL COMUNE
DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E DEL CERTIFICATO
DI COLLAUDO.
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui
al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo
1 vengano installati in edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
ART. 14 - VERIFICHE.
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti,
e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni,
le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo
6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
ART. 15 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è emanato, con le procedure
di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti
i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione
degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è istituita una commissione
permanente, presieduta dal direttore generale della competente
Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane
interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati
pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due
rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e
di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma
2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica
del comparto.
ART. 16 - SANZIONI.
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo
10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione
delle altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
15 determina le modalità della sospensione delle imprese
dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché
gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.
ART. 17 - ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO
DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI.
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare
i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente
legge.
ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
1. Fino all'emanazione del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire
opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le
imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute
ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo
7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione
di conformità recante i numeri di partita IVA e gli
estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce
a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 9.
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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