|
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991 n° 447
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
5 MARZO 1990 n°46 IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Il Presidente della Repubblica
Visto l’art.87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l‘art.15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante
norme per la sicurezza degli impianti;
Visto l’art.17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generate del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell‘artigianato;
EMANA il seguente regolamento:
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini
del comma 1 dell‘art.1 della legge 5 marzo 1990, n.
46, di seguito denominata "legge", si intendono
le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad
uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone
giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto
concerne i soli impianti elettrici di cui all‘art.1,
comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti
a sede di società, ad attività industriale,
commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione
di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché‚
gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura,
magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità,
dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali
o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si
intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti
elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere.
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati
ad impianti elettrici posti all'interno.
Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì
nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici
posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende
la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione
fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le
componenti funzionanti a tensione di rete
nonché‚ i sistemi di protezione contro le sovratensioni
sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per
gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica,
continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende
l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo
punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione
ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o
meccaniche. Per la ventilazione del locale dove deve essere
installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche
per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli
idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e
manuale nonché‚ gli impianti di rilevamento di
gas, fumo e incendio.
ART.2 - REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze
di un'impresa del settore" di cui all‘art.3, comma
1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il
rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra
forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa
artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
ART.3-CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO
DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
1. Il certificato di riconoscimento dei requisite
tecnico - professionali è rilasciato alle imprese artigiane
dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto
all'accertamento dei requisiti a norma dell’art.4 della
legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell‘art.5,
comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile
tecnico di cui al comma 2 dell’art.1 della legge, il
certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera
di commercio competente presso la quale è stata presentata
la domanda di cui all’art.5, comma 2, della legge o
presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento
di cui all’art.4 della legge ad opera della commissione
nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli
approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell’artigianato, che fisserà altresì
le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche
circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico
- professionali.
ART.4 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Fatta salva l'applicazione di norme che
impongono una progettazione degli impianti, la redazione del
progetto di cui all’art.6 della legge è obbligatoria
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all’art.1, comma
1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali
di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e
per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq.- per gli impianti effettuati
con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e
in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore
di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all’art.1, comma 2, della
legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a I 000 V, incluso la
parte in basso tensione, o quando le utenze sono alimentate
in basso tensione qualora la superficie superi i 200 mq.
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti
elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW
per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normative specifica del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista, pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all’art.1, comma 1, lettera
b), dello legge, per gli impianti elettronici in genere, quando
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
nonché‚ per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati
di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o
in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza
superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all’art.1, comma 1, lettera
c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate,
nonché‚ per gli impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari a superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all’art.1, comma 7, lettera
e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di
gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all’art.1, comma 1, lettera
g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e
comunque quando gli idranti sono in numero pari a superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari a
superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e
i disegni planimetrici, nonché‚ una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione,
della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso,
con particolare riguardo all'individuazione dei materiali
e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e
di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la
buona tecnica professionale i progetti elaborate in conformità
alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera,
il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera,
alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare
riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
ART.5 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. I materiali e componenti costruiti secondo
le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI
e del CEI, nonché‚ nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti
a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i
materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati
o attestati di conformità alle norme armonizzate previste
dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì
di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell‘artigianato 13
giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme
tecniche dell'UNI e del CEI, nonché‚ alla legislazione
tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nei caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti
non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà
indicare nella dichiarazione di conformità la norma
di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali,
componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione
siano state rispettate le normative emanate dagli organismi
di normalizzazione di cui all'allegato 11 della direttiva
n. 83/1 89/CEE, se dette norme garantiscono un livello di
sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità
si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale
non superiore ad 1 A. Gli impianti elettrici devono essere
dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità
pi— idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da
proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento
degli stessi. Per sistemi di protezione equivalenti ai fini
del comma 2 dell‘art.7 della legge, si intende ogni
sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti
indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive si applica
l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell‘art.1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è consentita
una suddivisione dei lavori in fasi operative purché‚
l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto
dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori
e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità
che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza.
Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti
che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione
contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto;
protezione contro i contatti diretti; protezione contro i
contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
ART.6 - ATTIVITÀ DI NORMAZIONE
TECNICA
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività
di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia
della sicurezza di cui all’art.7 della legge, anche
sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell‘artigianato - Direzione generale della
produzione industriale e di osservazioni della commissione
permanente di cui all’art.15, comma 2, della legge ed
inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la
descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione
delle somme, di cui all’art.8 della legge, che verranno
erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del
Ministro dell'industria, del commercio e dell‘artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro.
ART.7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
1. La dichiarazione di conformità viene
resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell‘artigianato, sentiti
l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata
anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni
delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici
interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente
alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella
insediata presso la camera di commercio.
ART.8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori
e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’art.5 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti
si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso nonché‚ a far fronte ad eventi
accidentali che comportino la necessità di primi interventi,
che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto
o la loro destinazione d'uso.
ART.9 - VERIFICHE
1 . Per l'esercizio della facoltà prevista
dall‘art.14 della legge, gli enti interessati operano
la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi
elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti
più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi
sono formati annualmente sulla base di documentata domanda
di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell‘artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell‘artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali,
sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui
dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle
camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto
previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione
amministrativa e tecnica e consegnarla all' avente causa in
caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché‚
devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all‘art.1, commi 1 e
2, della legge, il committente o il proprietario affiggono
ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi
della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte
edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto
o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome
del progettista dell'impianto o degli impianti.
ART.10 - SANZIONI
1. Le sanzioni amministrative, di cui all’art.16,
comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile
tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità
e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità
ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque
anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio
e dell‘artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica
in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione
monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica
o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici
sono comunicate alla commissione di cui all’art.4 della
legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione
nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterate per più di tre volte delle
norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle
imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare
gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione
delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono
alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio
e dell‘artigianato.
7. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
|