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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 392 18 APRILE 1994
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE AI FINI DELLA
INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n° 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n° 537,
ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 marzo 1990, n° 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n° 447;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione
del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 1993, n° 537, sono scaduti in data 5
aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
–
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento
di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti
tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate
alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990,
n° 46, e procedimenti collegati.
ART. 2. - DEFINIZIONI. –
1. Ai sensi del presente regolamento, per
“legge”, si intende la legge 5 marzo 1990, n°
46; per “camera di commercio”, si intende la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
ART. 3. - DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ
DA PARTE DELLE IMPRESE. –
1. Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo
2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività
di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n°
241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della legge
24 dicembre 1993, n° 537, denuncia di inizio delle attività
stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo
1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente
siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente
alle commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente
alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento
della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la
denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede
all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico
20 settembre 1934, n° 2011.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato
è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni
provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche
le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico,
è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio
nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.
ART. 4.- VERIFICHE. –
1. Le verifiche previste dall'articolo 14,
comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni
aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore
al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità
rilasciati annualmente.
ART. 5. - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
–
1. I responsabili degli uffici tecnici delle
aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti
alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali
possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di
conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n° 447.
ART. 6. - ADEGUAMENTO MEDIANTE ATTO
DI NOTORIETÀ E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. –
1. Per gli impianti comuni degli edifici di
civile abitazione già conformi al dettato della legge
al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori
completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione
degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante
atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico
ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che
siano nella condizione di cui al comma precedente possono
produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo
del certificato di conformità di cui all'articolo 9
della legge.
ART. 7. - NORME ABROGATE. –
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n° 537, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2
e 3, della legge 5 marzo 1990, n° 46, e gli articoli 3,
e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n° 447.
ART. 8. - ENTRATA IN VIGORE. –
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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