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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998 n°218.
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS COMBUSTIBILE
PER USO DOMESTICO.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n°
46, recanti norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n° 447, recante il regolamento di attuazione della
legge 5 marzo 1990, n° 46;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n° 1083, sull'impiego
del gas combustibile per uso domestico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n° 392, in materia di procedure amministrative di
cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46;
Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n° 266;
Visto l'articolo 17, comma primo, lettera b), della legge
23 agosto 1988, n° 400;
Considerata la necessità che anche gli impianti realizzati
prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n° 46,
siano adeguati ai sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni
della legge medesima rispettando i requisiti .Essenziali di
sicurezza;
Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti
alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie
e alla vetustà degli impianti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. - SCADENZE DI ADEGUAMENTO
1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione
del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
, della legge 5 marzo 1990, n° 46, a valle del misuratore,
o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti
alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovranno
rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo
2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzaz¬ione
dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge
5 marzo 1990, n° 46, si farà riferimento alla data
di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella
dell'edificio, il proprietario potrà attestare la data
di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione
o apposita dichiarazione sostituti di atto notorio.
Art. 2.- REQUISITI DI SICUREZZA
1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità
con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti,
dovrà assicurare, indipendentemente dall'evoluzione
dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al
1990, i seguenti requisiti essenziali affinché obiettivi
della legge 6 dicembre 1971, n° 1083, sulla sicurezza
di impiego del gas combustibile, risultino garantiti in conformità
della normativa UNI-CIG:
a)l'idoneità della ventilazione, adeguata al potenza
termica degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia
degli apparecchi stessi;
b)l'idoneità della aerazione, negli ambienti do sono
istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c)l'efficienza dei sistemi di smaltimento e del aperture di
scarico dei prodotti della combustione, ad guati alla potenza
termica degli apparecchi istallati;
d)la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas
combustibile;
e)la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi controllo
fiamma, ove previsti.
Art. 3. - CRITERI DI VERIFICA DEI
REQUISITI DI SICUREZZA
1.Le verifiche dei requisiti di sicurezza
dovranno rilevare nel rispetto della normativa UNI-CIG quato
segue:
a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi deve
essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo
ed al numero degli apparecchi utilizzatori allo scopo di garantire
l'alimentazione di aria per combustione, durante il funzionamento
degli apparecchi;
b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura
privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata
una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria
sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia
per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore
pericoloso in gas non combusti;
c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna
del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori devono essere in
grado di superare, con esito positivo il controllo di tenuta,
ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento
con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere
conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data
di sostituzione
d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere i grado
di superare con esito positivo le verifiche di efficacia,
con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza
di rigurgito dei fumi nei locali di installa¬zione;
e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria
o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di
controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio
stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei
bruciatori.
2.L'eventuale impiego di dispositivi destinati
a con¬tribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive
alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una
funzione di rilevamento e di attivazione dell'inter¬cettazione
del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali, non
esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati,
mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi,
dovranno essere volte anche all'accertamento materiale della
specifica funzione svolta.
3. Le modalità per effettuare i controlli
e le verifichi atte all'accertamento dei requisiti di sicurezza
sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione
- UNI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5
marzo 1990, n° 46, ed approvate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in conformità dell'articolo
3 della legge 6 dicembre 1971 n° 1083.
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