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Circolare n° 3439/c
del 27/03/1998
Chiarimenti ed interpretazioni evolutive sugli
aspetti problematici più rilevanti relativamente all'applicazione
della Legge 46/90.
1. Ambito di applicazione
Edifici adibiti ad uso civile.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione
della L. n. 46/90 occorre far riferimento non solo ai tipi
di impianti, ma anche agli immobili, e precisamente "edifici
adibiti ad uso civile" (art. 1, comma 1, legge n.46/90)
ove sono installati.
Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è
sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla
legge in esame, qualsiasi sia il tipo di immobile. Gli altri
sei tipi di impianti sono soggetti alle disposizioni della
legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto so relativi
ad "unità immobiliari o la parte di esse destinate
ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone
giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili"
Dunque, ai fini della legge n. 46/90, va preso a riferimento
non l'edificio civile nella sua globalità, bensì
la singola unità immobiliare.
Tali edifici devono essere destinati:
a) ad uso abitativo;
b) a studio professionale;
c) a sede di persone giuridiche private;
d) a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e
simili.
Nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari,
della quali alcune sono adibite "ad uso civile"
(abitazione, studi professionali) ed altre "ad uso non
civile" (negozi, banche, ecc.), l'applicazione della
legge in esame sarà la seguente:
a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono
soggetti alla legge n.46/90;
b) per quanto riguarda, invece i negozi, le banche, ecc,.
sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici.
Resta inteso che la legge n.46/90 trova integrale applicazione
per i servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le
singole unità n.46/90 sono destinate ad uso diverso.
2. Accertamento e riconoscimento dei requisiti
a) periodo di lavoro maturato in un'impresa
non regolarizzata
Premesso che per impresa non regolarizzata
deve intendersi:
a) un'impresa mai iscritta al Registro ditte o all'Albo delle
imprese artigiane, prima dell'entrata in vigore della legge
n.46/90, pur esercitando l'attività di impiantistica;
b) una impresa iscritta per altra attività (per es.
vendita di elettrodomestici), la quale esercita anche attività
di impiantistica senza averla mai denunciata al Registra ditte.
È opportuno ricordare che l'art. 5 della legge n.46/90
(abrogato dal 15 dicembre 1994) e il successivo art.4 della
legge n. 25/96 (non più efficace dal 21 luglio 1997)
prevedevano il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico
- professionali per i titolari delle imprese già iscritte
al registro ditte o all'albo delle imprese artigiane nel periodo
antecedente l'entrata in vigore della legge n.46/90.
Pertanto se per questi soggetti non è più ammissibile
ottenere tale riconoscimento, a maggior ragione, non potranno
beneficiare di questa disposizione le imprese mai regolarizzate,
sebbene in grado di produrre idonea documentazione relativa
allo svolgimento di attività progresso.
Tuttavia, considerare le evidenti finalità di salvaguardare
la professionalità comunque acquisita con l'attività
lavorativa e non come discriminazioni tra lavoratori (art.
3 della ), il periodo di lavoro prestato da parte di lavoratori
dipendenti all'interno di imprese non regolarizzate si ritiene
possa costituire titolo idoneo per ottenere il riconosci.
Mento dei requisiti, sempreché il richiedente sia in
grado di dimostrare (con attestazioni dell'Ufficio di collocamento
m, fatture. ecc,) l'esercizio dell'attività svolta
e il possesso dei requisiti di cui all'art.3 della predetta
legge.
b) qualificazioni limitate
Possono essere riconosciute abilitazioni limitate
esclusivamente allo attività indicate dalle varie lettera
dell'art. i della L. n.46/90, purché la limitazione
sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Lo stesso Ministero dell'industria (nella Circolare n.3282/C
del 30 aprile 1992, punto 2n). nel raccomandare l'utilizzo,
ai fini della relativa attestazione, della terminologia usata
dalla legge n.46/ 90, all'art.1, ha fatto presente che non
esiste alcun impedimento, sulla base del titolo di studio
posseduto e dell'attività lavorativa effettivamente
svolta dal n. chiedente, a riconoscere in capo allo stesso
il possesso dei requisiti tecnico - professionali all'esercizio
di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie
lettere del citato art. 1 della L. n. 46/90
Per quanto riguardo l'annotazione delle abilitazione limitato
nei certificati, si ritiene opportuna che risulti l'esatta
corrispondenza tra l'attività denunciata e l'abilitazione
limitata ottenuta.
E' inoltre il caso di precisare che l'eventuale estensione
delle abilitazioni ad altre lettere indipendentemente dal
possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora
questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione
dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato.
In tale ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori
abilitazioni. E' evidente quindi, per esemplificare, che un
impresa installatrice di un impianto idraulico, per provvedere
alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell'abilitazione
di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 46/90, qualora
si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico
già esistente.
c) Associazione in partecipazione
Premesso che il contratto di associazione
in partecipazione, disciplinato dall'art. 2549 cod, civ.,
l'apporto dell'associato può consistere anche in una
prestazione lavorativa di carattere tecnico e considerato
altresì che, secondo quanto stabilito dal Ministero
dell'Industria con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994
al punto 4E), tale contratto evidenzia un "rapporto di
immedesimazione" tra il titolare dell'impresa e l'associato,
si ribadisce, per l'impresa medesima, la possibilità
di ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività
impiantistica anche secondo tale modalità.
Da più parti è stato inoltre richiesto se, decorso
il triennio di attività, l'associante (ossia il titolare
dell'impresa) maturi anch'esso i requisiti professionali.
A tale proposito - alla luce dei principi desumibili dalla
legge n. 25/96 che evidenziano l'intenzione del legislatore
di ampliare i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n.
40/90 - si ritiene che questa possibilità sia ammessa
a condizione che il titolare dell'impresa produca apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, arrestante l'effettivo
esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL
nel periodo di riferimento.
d) riconoscimento dei requisiti a titolare
di impresa individuale, soci o amministratori di società
Coerentemente con quanto riportato al precedente
punto c) e con le modalità ivi indicate, anche l'attività
lavorativa prestata da parte del titolare socio portatore
d'opera o amministratore di un'impresa installatrice, in presenza
o meno del titolo di studio, può costituire requisito
idoneo all'assunzione di responsabilità tecnica, a
condizione che l'attività svolta sia formalmente riconducibile
a quella propria di un operaio installatore con qualifica
di specializzato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della
legge 46/90.
e) avvio di un'attività d'installazione
da parte di un soggetto iscritto all'elenco dei verificatori
Colui che è iscritto nell'elenco dei
verificatori degli impianti nelle selezioni riservate ai Periti
Industriali, qualora intenda esercitare attività imprenditoriale
nel settore impiantistico, necessita di una specifica esperienza
lavorativa di almeno un anno in qualità di lavoratore
dipendente. Ciò in quanto l'attività di verificatore
non è ricompresa fra i requisiti indicati all'art.
3 della legge n. 46/90.
f) soggetto tenuto a richiedere il riconoscimento
dei requisiti e validità
In merito alle problematiche relative all'accertamento
dei requisiti, si ribadisce che il loro riconoscimento deve
essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale
rappresentante) che intende iniziare una delle attività
disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa
stessa che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal
fine di un soggetto, legato da un "rapporto di immedesimazione",
in possesso dei requisiti.
Tale richiesta va inoltrata alla Camera di Commercio nella
cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa,
anche se l'attività di impiantistica venga esercitata
in un luogo diverso dalla sede.
L'abilitazione è valida per tutto il territorio nazionale
senza termine di durata, a meno che non venga meno il "rapporto
di immedesimazione" tra il responsabile tecnico e l'impresa.
3. Elenco dei verificatori. Iscrizione all'Elenco
dei verificatori. Tassa di concessione governativa.
La tassa di concessione governativa, per espressa
previsione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 641/72, è
sempre legata all'emanazione di un atto o di un provvedimento
abilitativo rilasciato da un organo della Pubblica Amministrazione.
Nel caso specifico, la legge non prevede l'emanazione di singoli
provvedimenti di iscrizione ma unicamente la formazione di
"elenchi", tenuti presso la Camera di Commercio,
dai quali la Pubblica Amministrazione ha facoltà di
attingere i professionisti (già in possesso di tutti
i requisiti prescritti) dei quali avvalersi per i collaudi
e le verifiche.
Si ritiene, pertanto, che l'iscrizione in tali elenchi non
sia soggetta al pagamento di alcuna tassa di concessione governativa,
pagamento peraltro non espressamente previsto da alcuna norma.
Per tale iscrizione è dovuto il solo diritto di segreteria
dell'attuale importo di lire 27.000.
4. Accertamento e riconoscimento dei requisiti
a) lavoro part - time
L'art. 3 della legge n. 46/90, alle lettere
b), c) e d), quando fa riferimento a prestazioni lavorative,
usa la generica formula "previo periodo di inserimento
(...) alle dirette dipendenze (...)", senza peraltro
entrare in merito alla tipologia di contratto lavorativo.
Ai fini della legge in questione è da ritenere, pertanto,
valido il periodo lavorativo annuale, indipendentemente dal
tipo di contratto lavorativo e del numero di ore giornaliere
lavorate.
b) periodo di apprendistato svolto da
persona in possesso di idoneo titolo di studio
Un soggetto in possesso di idoneo titolo di
studio o attestato di formazione professionale, che abbia
svolto alle dipendenze di un impresa del settore il solo periodo
di apprendistato può ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico - professionali, unicamente nelle ipotesi
previste all'art. 3, lett. b) e c) della legge n. 46/90, in
quanto il citato articolo esclude la validità dell'apprendistato
nell'ipotesi di cui alla lett. d), sempreché l'apprendistato
non risulti effettuato contemporaneamente al periodo di studio.
c) periodo di lavoro con contratti di
formazione - lavoro
I contratti di formazione e lavoro si caratterizzano
per la circostanza che il lavoratore dipendente, oltre a prestare
la propria opera, acquisisce anche una specifica formazione
nell'ambita del settore nel quale tale contratto si esplica.
Gli obblighi di formazione ai quali è tenuto il datore
di lavoro nei confronti del dipendente non possono però
ritenersi sostitutivi o assimilabili al requisito indicato
alla lettera c) dell'art. 3, della legge n. 46/90, nel quale
si parla di titolo o attestato di formazione professionale,
dai Centri autorizzati della Regione, al quale deve aggiungersi
un periodo di inserimento di almeno due anni alle dipendenze
di un impresa del settore.
Naturalmente il periodo di tempo lavorato con contratto di
formazione - lavoro vale agli effetti del calcolo del periodo
lavorativo utile all'acquisizione dell'esperienza professionale
con riferimento alla qualifica di uscita.
5. Il responsabile tecnico.
a) rapporto di immedesimazione
La normativa di sicurezza degli impianti parla
del "responsabile tecnico" una sola volta, e precisamente
al 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/90, laddove
si stabilisce che "L'esercizio dell'attività di
cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti
tecnico - professionali (...) da parte dell'imprenditore,
il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
dell'attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti".
Da quanto sopra possono, pertanto, essere ricavate almeno
due indicazioni:
1. non necessariamente il responsabile termico deve essere
un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa,
2. ciascuna impresa può avere più responsabili
tecnici.
Il Ministero dell'Industria su questa tematica, ha affrontato
la questione concernente l'ipotesi di un progetto che voglia
svolgere l'incarico di responsabile tecnico per più
imprese, tenuto conto che la Legge non pone alcun espresso
divieto.
In un primo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circ.
n. 3239/C del 22 marzo 1991, punti 4a e 4b, aveva assunto
una posizione restrittiva sostenendo che, in linea generale,
una stessa persona non può assumere tale incarico per
conto di più imprese in virtù del "rapporto
di immedesimazione" che il responsabile tecnico deve
avere con l'impresa stessa; successivamente (Circ. n. 3342/C
del 22.6.1994, punti dal 4c al 4f), pur confermando il concetto
di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto
del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa,
non ha escluso, "sia pure in numero limitato di ipotesi
e in via eccezionale", la possibilità di "accogliere
istanze che comportino una duplice immedesimazione".
A questo riguardo si ritiene opportuno chiarire ulteriormente
il significato da attribuire all'espressione "rapporto
di immedesimazione".
Questo rapporto, oltre che nelle ipotesi indicate con la circ.
22 giugno 1994, n. 3342/C, è ravvisabile - purché
venga espressamente evidenziato con le modalità più
innanzi indicate - anche nella figura del socio prestatore
d'opera di una società non artigiana.
In queste specifiche ipotesi - unitamente a quelle relative
all'associato in partecipazione e del lavoratore dipendente
- il responsabile tecnico deve dichiarare e dimostrare di
avere assunto con l'impresa/e un vincolo stabile e continuativo,
che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa
dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa
il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa
con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente
agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.
La Camera di Commercio svolgerà gli opportuni controlli
volti a verificare il rigoroso rispetto di quanto dichiarato,
tenuto conto che la suddetta autodichiarazione comporta la
soggezione alle sanzioni penali previste dalla legge.
In ogni caso non è da ritenersi idonea per l'assolvimento
del principio dell'immedesimazione, come precisato con la
circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, la "collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. n.
917/1986.
Dai principi sopra riportati devono escludersi le imprese
individuali artigiane per le quali vige, anzitutto, la disposizione
dettata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85 secondo la
quale l'imprenditore artigiano è "colui che esercita
personalmente, professionalmente e in qualità di titolare,
l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità
con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,
anche manuale, nel processo produttivo".
Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 443/85 impone poi, in
capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti
tecnico - professionali previsti da leggi speciali, qualora
l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare
preparazione e implichi responsabilità a tutela e garanzia
degli utenti.
b) responsabilità tecnica e impresa
artigiana
In relazione alle peculiarità dell'impresa
artigiana sono state poste le seguenti questioni:
a) se il titolare di un impresa artigiana possa assumere il
compito di responsabile tecnico di altra impresa non artigiana;
b) in capo a quale socio dell'impresa artigiana devono sussistere
i requisiti tecnico - professionali.
Per quanto concerne il primo aspetto, non vi è dubbio
che il titolare di un'impresa artigiana in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge 46/90 non possa essere nominato responsabile
tecnico in altra impresa non artigiana (per es. una S.r.l.)
a condizione che sia documentato il rapporto di immedesimazione
con questa impresa, secondo quanto indicato in precedenza.
In merito alla seconda questione, coerentemente con l'art.
3, comma 2, della legge n. 443/85, si precisa che nella società
artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere
con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale,
anche manuale.
c) modalità di nomina del responsabile
tecnico
Il Ministero dell'Industria, con la citata
Circ. 3242/C ha escluso che la nomina del responsabile tecnico
debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria",
di cui agli artt. 2203 ss. Cod. civ., trattandosi di un incarico
di natura prettamente tecnico.
La nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto
mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contenuta
nel modello di denuncia di inizio di attività di allegato
alla presente.
Nel caso di società, l'iscrizione del responsabile
tecnico avviene attraverso una apposita denuncia al REA (modello
S5), sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato
l'Intercalare P, riportante i dati anagrafici del responsabile
tecnico, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante.
La modalità di nomina indicata esclude la necessità
di richiedere o di allegare alla domanda ulteriori documenti
quali, ad es., l'estratto dell'eventuale verbale di nomina
del responsabile tecnico.
In merito agli obblighi di certificazione antimafia previsti
dal D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, si precisa che le comunicazioni
previste da detto decreto debbano essere presentate unicamente
da società, legali rappresentanti ed eventuali altri
componenti l'organo amministrativo, soci di società
di persone, soci accomandatari di società in accomandita
semplice e non quindi dal responsabile tecnico qualora non
coincida con i soggetti suindicati.
E' esclusa ogni altra forma di pubblicità nei responsabili
tecnici indipendente dagli obblighi posti a carico delle imprese.
Non è altresì soggetta a pubblicità l'attività
svolta dagli Uffici tecnici di imprese non installatrici.
6. Dichiarazione di conformità
a) dichiarazione delle dichiarazioni di
conformità
La dichiarazione di conformità, sottoscritta
dal titolare, legale rappresentante e dal responsabile tecnico
(nel caso si tratti di persona diversa dal titolare), deve
tempestivamente essere inviata alla Camera di Commercio nella
cui sottoscrizione l'impresa ha la propria sede.
In merito ai controlli, che devono essere effettuati da parte
dell'ufficio sulle dichiarazione presentate, si precisa quanto
segue:
- non devono essere accettate dichiarazioni di conformità
presentate in fotocopia;
- la firma del dichiarante e del responsabile tecnico devono
essere in originale o, eventualmente, riprodotte in carta
chimica e simili;
- alla dichiarazione di conformità inviata alla Camera
di Commercio non deve essere allegato alcun documento (progetti,
relazioni, perizie, certificati, ecc.) come ribadito anche
dal Ministero dell'Industria con la Circ. n. 3342/C del 22
giugno 1994, punto 2n.
- l'Ufficio dovrà provvedere alla verifica formale
della corrispondenza tra gli impianti realizzati e le abilitazioni
possedute dall'impresa nonché la corrispondenza del
nominativo del responsabile tecnico firmatario con il nominativo
della persona a suo tempo indicata per tale funzione.
Per garantire l'esercizio del controllo da parte della Camera
di Commercio, sarà prioritaria la predisposizione,
a livello nazionale, di un apposito programma informatico
per la gestione delle predette dichiarazioni.
b) omesso rilasciato dalla dichiarazione
di conformità
Sono prevenute inoltre richieste di chiarimento
circa il comportamento da adottare nell'ipotesi di cui l'impresa
installatrice si rifiuti di rilasciare le dichiarazioni di
conformità.
La legge n. 46/90 si limita a stabilire, a tale proposito,
che "al termine dei lavori l'impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità",
senza peraltro prevedere alcuna specifica sanzione per la
violazione di tale disposizione.
Tuttavia, l'art. 16, comma 1, della legge dispone che "alla
violazione delle altre norme della presente legge consegue
(...) una sanzione amministrativa da lire un milione a lire
dieci milioni" e, pertanto, si ritiene anche che tale
inadempimento rientri nelle violazioni indicate.
Peraltro sulla questione, con particolare riferimento alla
potestà della Camera di Commercio di procedere ai relativi
accertamenti e alla conseguente contestazione e notificazione
ai sensi degli art. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, risulta
che il Ministero dell'Industria abbia in corso la formalizzazione
di un apposito quesito al Consiglio di Stato. Al riguardo
si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni non appena
possibili.
Circa la periodicità dell'inoltro delle dichiarazioni
di conformità alla Camera di Commercio si fa presente
che non è necessario un inoltro contestuale al rilascio
al committente che allo stesso può provvedersi a cura
dell'impresa con comunicazioni cumulative di più dichiarazioni
di conformità, accompagnate da apposita distinta, con
scadenze che possono essere trimestrali ovvero, per le imprese
di minori dimensioni, semestrali.
7. Violazioni e sanzioni
a) sanzioni
Delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti
disciplinari in materia di impiantistica, se ne parla in tre
disposizioni: all'art. 16 della legge n. 46/90; all'art. 10
del D.P.R. n. 447/91; all'art. 4, comma 2, della legge n.
25/96.
Dall'esame di queste disposizioni si ricavano le seguenti
sanzioni e provvedimenti disciplinari:
a) sanzioni amministrative:
1. da lire 100.000 a lire 500.000: a carico del committente
o del proprietario che affida i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento o di manutenzione ad imprese
non abilitate;
2. da lire 1.000.000 a lire 10.000.000: da applicare per ogni
altra violazione delle norme dettate dalla L. n. 46/90;
3. da lire 500.000 a lire 5.000.000:
- a carico di coloro che violino la disposizione relativa
all'adeguamento degli impianti di messa a terra o all'installazione
di interruttori differenziali ad alta sensibilità o
di altri sistemi di protezione equivalenti;
- a carico del proprietario dell'immobile, dell'amministrazione
di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti (art. 4, comma 2,
legge n. 25/96).
b) provvedimenti disciplinari:
Violazione reiterata per più di tre volte delle norme
sulla sicurezza degli impianti.
1. per le imprese abilitate: sospensione temporanea dell'iscrizione
dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane;
2. per i professionisti: provvedimenti disciplinari previsti
dai rispettivi albi, ordini o collegi professionali.
b) organi competenti all'accertamento
delle violazioni
Fermo restando quanto rappresentato alla lettera
b) del punto 7, evidenziato nel paragrafo precedente, si rileva
come la questione degli organi competenti all'accertamento
delle violazione della legge risulti più complessa.
L'unica disposizione che si rinviene in merito all'applicazione
delle sanzioni è quella dettata dal comma 6 dell'art.
10 del D.P.R. n. 447/91, dove si dispone che "All'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge in esame provvedono gli
Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato".
La normativa sulla sicurezza degli impianti si limita, dunque,
a fissare l'organo competente all'applicazione delle sanzioni,
senza individuare gli organi accertatori; si deve, pertanto,
far riferimento alla L. 24 novembre 1981, n. 689, e precisamente
all'art. 13.
In tale articolo vengono indentificate due grandi categorie
di organi accertatori:
a) gli organi ai quali la legge riconosce la qualifica di
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, titolari di un
potere di accertamento generale (Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia,
Vigili urbani);
b) gli altri organi "addetti al controllo sull'osservazione
delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa", i titolari di un potere
di accertamento speciale o settoriale (tutti coloro che, funzionari,
pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, abbiano
tra le loro attribuzioni d'uffucio, anche o principalmente,
la funzione di curare l'osservanza delle norme dalla cui trasgressione
consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa).
Fissati questi principi, si tratta ora di identificare l'Ufficio
competente alla verifica dell'osservanza delle norme dettate
dalla legge n. 46/90.
In via generale, un tale compito senz'altro assegnato all'Ente
che, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali,
è chiamato a verificare l'abitabilità e l'agibilità
degli uffici adibiti ad uso civile e degli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario
ed agli altri usi.
Pertanto, gli organi accertatori sono senza dubbio quelli
elencati all'art. 14 della legge n. 46/90 e, precisamente,
i Comuni, le Aziende USL, i Comandi Provinciali dei Vigili
del fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro (ISPEL), organi dotati di ampio potere di accertamento,
sia tecnico che amministrativo.
La Camera di Commercio, che ha il compito di accertare il
possesso dei requisiti al fine dell'iscrizione nel Registro
delle imprese e che è semplicemente destinataria di
una copia della dichiarazione di conformità, si ritiene
possa accertare unicamente violazioni di natura formale risultanti
dalla dichiarazione medesima, non essendo ad essa attribuiti
compiti di verifica tecnica.
In tutti gli altri casi, pertanto, la Camera di Commercio
dovrà inviare la documentazione agli organi competenti
agli accertamenti di natura tecnica ai quali spetta, in caso
riscontrino violazioni degli obblighi di legge, l'applicazione
delle relative sanzioni.
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