|
LEGGE Data: 05/03/1990 Numero:
46
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.
GAZZETTA UFFICIALE Numero: 59 del 12/03/1990
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente
legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad
uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione
di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o
di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi.
ART.2- SOGGETTI ABILITATI.
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma
1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico - professionali,
di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
ART.3 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. I requisiti tecnico - professionali di cui
all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito, con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1,
presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno
un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo dell'attività dell'impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo1.
ART. 4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI.
1. L'accertamento dei requisiti tecnico - professionali
è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali
per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato
da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro
in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica o di gas ed i restanti
membri designati dalle organizzazioni delle categorie più
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività
disciplinate dalla presente legge; la commissione Š presieduta
da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o
da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di
materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti
i requisiti tecnico - professionali, hanno diritto ad un certificato
di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
ART. 5 - RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Hanno il diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico - professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro
che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da
almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico - professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data,
da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1943, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
ART. 6 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1, lettere a),
b), c), e) e g), e dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio
di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione
quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente
al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non
sia soggetto per legge ad approvazione.
ART. 7 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire
gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere
adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal
presente articolo.
ART. 8 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'
DI NORMAZIONE TECNICA.
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo
3, terzo comma, del decreto - legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di
cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e
dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel
corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo
3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle
proiezioni del corrispondente capitoli per gli anni seguenti.
ART. 9 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA
e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente
la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto,
il progetto di cui all'articolo 6.
ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE
O DEL PROPRIETARIO.
1. Il committente o il proprietario è tenuto
ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
ART. 11 - CERTIFICATO DI ABITABILITA'
E DI AGIBILITA'.
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità
o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
ART. 12 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E CANTIERI.
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavoratori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo
le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere
e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9.
ART. 13 - DEPOSITO PRESSO IL COMUNE
DEL PROGETTO, DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E DEL CERTIFICATO
DI COLLAUDO.
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui
al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo
1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato
il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti,
il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
ART. 14 - VERIFICHE.
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e
per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni,
le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze,
di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
ART. 15 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione.
Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per
i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di
cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto
conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da
sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente
dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma
2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica
del comparto.
ART. 16 - SANZIONI.
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo
10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione
delle altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme
relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma
1.
ART. 17 - ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO
DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI.
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare
i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente
legge.
ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo
2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti
secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare
al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità
recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce
a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 9.
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
|