| Decreto
Ministeriale del 18 Settembre 2002
Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Omissis
Art. 1. - Scopo e campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione
di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione,
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di
seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale
a ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Art. 2. - Obiettivi.
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo
scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi
alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro
i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente
articolo, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti
al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o
locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino
il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro
modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso
di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3. - Disposizioni tecniche.
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di
prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4. - Applicazione delle disposizioni
tecniche.
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato
si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione ed
a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti
la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione
d'uso.
Qualora gli interventi effettuati su strutture esistenti,
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature
di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle
caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita,
e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano
solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto
degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi
di modifica effettuati su strutture esistenti, che non comportino
un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni
di sicurezza preesistenti.
A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture
sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento,
in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie
di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico,
il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente
alle disposizioni di cui al titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato
entro i termini temporali di cui al successivo art. 6. Non
sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione
incendi;
b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso,
lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento
sulla base di un progetto approvato dal competente Comando
provinciale dei Vigili del fuoco.
3. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), di nuova costruzione ed esistenti.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
altresì:
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni
a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale,
sia esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
Art. 5. - Commercializzazione CE.
1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi
dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo
CEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate
ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati
che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini
della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito
dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate,
agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per
i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco,
nonchè ai prodotti per i quali è richiesto il
requisito di reazione al fuoco, si applica la regolamentazione
italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione
europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto
il requisito di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi
di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco.
Art. 6. - Disposizioni transitorie
e finali.
1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi
termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti
di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE
SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE.
Titolo I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE.
1. - GENERALITÀ
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre
1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:
a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal
quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La
lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello
stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile
l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo
luogo sicuro o via di esodo verticale;
b) esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo
che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento
adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando
l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario
procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro;
c) percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione
orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche
di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento
tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;
d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile
l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro
all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali
protetti;
e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto
al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e
realizzata secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
la parete esterna dell'edificio su cui è collocata
la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere,
per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata
di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno
REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di
2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di
piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta
altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto
sopra indicato.
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture
sanitarie.
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio,
sono così classificate:
tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati
come attività soggette al controllo del C.N.VV.F. ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) e del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore,
gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);
tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale
dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie,
ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in
parte, ad aree di tipo C e D;
tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di
tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri
di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto
il ricovero;
tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale nonchè aree adibite ad unità speciali
(terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione,
sale operatorie, terapie particolari, ecc.);
tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici
amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per
riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori
inclusi bar e limitati spazi commerciali).
1.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione
incendi.
1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse,
i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).
Titolo II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE
EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O
IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO.
2. - UBICAZIONE.
2.1 - Generalità.
1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono
essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite
dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino
rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri
aventi destinazioni diverse purchè queste ultime, fatta
salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza
antincendio, se soggette ai controlli di prevenzione incendi,
siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89,
90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
2.2 - Comunicazioni e separazioni.
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche
di prevenzione incendi, le strutture sanitarie:
a) non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti;
b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti
non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni
di cui al successivo punto 3.3;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente
ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali
di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli
edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda,
acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle
lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture
e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste
dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque
non inferiori a REI 90.
2.3 - Accesso all'area.
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono
possedere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore,
12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.
1. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento
agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo
da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun
piano.
3. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture
e dei sistemi di compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire
rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo
quanto sotto riportato:
piani interrati: R/REI 120;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.
2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle
aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione
incendi all'uopo emanate.
3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi
strutturali e di compartimentazione nonchè delle porte
e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati
e attestati in conformità al decreto ministeriale 4
maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998)
e successive integrazioni.
3.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto
di seguito specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale,
nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi
in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe
1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali
di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di
classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di
classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di
spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi
asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibli, nonchè
i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera
f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono
essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi
di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme
restando le limitazioni previste alla precedente lettera a),
è consentita l'installazione di controsoffitti nonchè
di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista
posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchè
abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1
e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni
di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe
le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani
letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere
di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe
di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale
isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente
alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1,
1-0, 1-1;
g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore
a 2.
2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai
sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento
ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e
successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti
nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato
decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che
la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi
del medesimo articolo.
3. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei
delle pareti e dei soffitti, purchè opportunamente
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di
reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).
4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere non combustibili.
3.3 - Compartimentazione.
1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo
da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale
incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni
di seguito indicate.
2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti,
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non
superiore a 1.500 m2.
3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti,
distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non
superiore a 1.000 m2.
4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti
antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro
ambito siano previste attività soggette ai controlli
dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione
stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi,
ove esistenti.
5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle
unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione,
neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a
scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono
comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo
orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o
spazi scoperti.
6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente
alle aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici
amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori),
possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi
di esodo orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche
REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti
al comma 1 del punto 3.1.
7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative
alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al
successivo punto 5.
3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso
dei locali.
1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto
al piano di uscita dall'edificio.
2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e
comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti
mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere
direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano
in luoghi sicuri dinamici.
3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.
4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca
ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate
ai piani interrati a condizione che siano separate mediante
filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.
5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non
possono essere ubicati in contiguità ad aree di tipo
D.
3.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto
previsto al punto 3.1.
2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte
ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali
aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di
sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare
stato psico-fisico dei ricoverati.
3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D,
devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione
di letti o barelle in caso di emergenza.
4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere,
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo
sicuro all'esterno dell'edificio.
5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non
meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini
devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti,
rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30
cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo
D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi
siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini
e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata
a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna,
devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità
di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura
degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori
di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in
prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.
3.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano
corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza
al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.
2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio
ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.
3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono
rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione
incendi.
3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D
devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in
caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione
da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili
del fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:
immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del
piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale
protetto;
avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di
caratteristiche REI 120;
immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza
al fuoco REI 120;
avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno
o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 120;
avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione
normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;
avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza
del locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco
per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;
essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario,
pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo
in caso di emergenza;
avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di
altri elevatori.
4. - MISURE PER L'ESODO IN CASO DI
EMERGENZA.
4.1 -Affollamento.
1. Il massimo affollamento è stabilito in:
a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate
del 20%;
b) aree di tipo C:
ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;
sale di attesa: 0,4 persone/m2;
c) aree di tipo D:
3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;
2 persone per posto letto in strutture residenziali;
d) aree di tipo E:
uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;
spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili:
numero dei posti effettivamente previsti;
spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.
4.2 - Capacità di deflusso.
Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità
di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:
50 per piani con pavimento a quota compresa tra più
o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;
37,5 per piani con pavimento a quota compresa tra più
o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;
33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto
di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.
4.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere
progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere
suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento
deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai
suoi normali occupanti, il numero di persone previste per
il compartimento adiacente con la capienza più alta,
considerando una superficie media di 0,70 m2/persona. Tale
superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l'evacuazione
dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle.
4.4 - Sistemi di vie d'uscita.
1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui
al punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato
di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento
previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità
di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.
2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi,
vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale,
rampe e passaggi in genere.
3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno
essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia
di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
227 del 27 settembre 1996).
4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di
ciascun locale nonchè da ogni punto dei locali ad uso
comune, non può essere superiore a:
40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala
di sicurezza esterna;
30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.
2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo
da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere
possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento,
un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto
ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore
a 30 m.
3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore
a 15 m.
4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata
deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione
degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati
quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano
lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere,
in ogni caso, non inferiore a 2 m.
3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli.
4. È vietato disporre specchi che possano trarre in
inganno sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre
la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali
che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle
persone.
4.7 - Larghezza delle vie di uscita.
1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m).
La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita
nel punto più stretto della luce.
2. Nelle aree di tipo D, la profondità dei pianerottoli
delle scale, con cambi di direzione di 180o, deve essere non
inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle
rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle
in caso di emergenza.
4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa
in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto
tra il massimo affollamento previsto e la capacità
di deflusso del piano.
2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due
piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita
verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio,
deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto
in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi
maggiore affollamento.
3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai
fini della larghezza delle uscite.
4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi.
1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza
delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo
a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a
barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti.
I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire
passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie
dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio
delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri
sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a
quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto
al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema
di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.
3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo
scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano
predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno
(con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati)
e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione
elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione
segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo
di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su
area piana, di profondità almeno pari a quella delle
porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate
di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie
di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri
a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà
alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è
consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta
tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano
il rilascio a seguito di:
attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
attivazione del sistema di allarme incendio;
mancanza di alimentazione elettrica;
intervento manuale su comando posto in prossimità delle
porte in posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno,
qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere
l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di
aerazione, è consentito installare infissi purchè
apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo
elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco
del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere
dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale,
posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione
netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.
4.10 - Numero di uscite.
1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere
inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente
contrapposti.
5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO.
5.1 - Generalità.
1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati
a regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente
che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili.
Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni
a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti
impianti a servizio dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
impianto di condizionamento e ventilazione.
3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito
pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti
impianti dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
rete idrica antincendio;
impianto di rivelazione e allarme.
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi
generali.
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile
per le esigenze giornaliere dei reparti.
1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili,
per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie
limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di
aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard;
strutture di separazione con caratteristiche non inferiori
a REI 30;
porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30,
munite di dispositivo di autochiusura;
rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari
a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B
C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze
della porta di accesso.
5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile
aventi superficie non superiore a 50 m2.
1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la
comunicazione deve avvenire unicamente con spazi riservati
alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi orizzontali
protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso,
munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche
almeno REI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di
legna standard e deve essere installato un impianto automatico
di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di
incendio può essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora
il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40
della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere
per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto,
è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata
di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni
di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie
di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta.
L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite
camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse
essere compatibile con particolari esigenze di asetticità
dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto
meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado
di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora,
da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. In prossimità della porta di accesso al locale deve
essere installato un estintore portatile avente carica minima
pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a
34A 144B C.
5.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile
con superficie massima di 500 m2.
1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria
con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.
2. L'accesso può avvenire dall'esterno:
da spazio scoperto;
da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,90
m;
oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati
alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali
protetti, tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non
inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto
o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche
almeno REI 90.
5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione
ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con
idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve essere
previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica
minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore
a 34A 144B C.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di
30 kg/m2 di legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito
deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40
della superficie in pianta del locale.
5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.
1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio,
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti
liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria
per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere
ubicati nelle infermerie di piano nonchè nei locali
deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.
5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi
e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano
o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione,
inceneritori, ecc.).
1. In relazione all'oggettivo più elevato livello di
rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori
di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono,
impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione,
inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali siano posti
ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali,
fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di
prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione
e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura,
con caratteristiche almeno REI 90.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino
i valori di carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti
con impianto di spegnimento automatico.
3. Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas.
5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.
1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso
di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è
ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente
aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti
di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina
di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità
verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto
alla tubazione interna.
2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito
impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.
5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali.
1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture
sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti
ai seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una
zona della struttura comporti la necessità di interrompere
l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte
dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni
della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione
di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad
esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata
alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto
di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento,
ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere
compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio
e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante
dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di
ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata; idonei
cartelli, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili
a seguito delle manovre di intercettazione;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere
disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti
di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere
altresì opportunamente protette da azioni meccaniche
e poste a distanza adeguata da possibili surriscaldamenti.
La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire
in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti.
Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite
mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato
distanziamento;
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono
essere ventilati con aperture la cui posizione è individuata
in funzione della densità dei gas utilizzati;
e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere
realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione
nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette
norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione.
5.4.1 - Generalità.
1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono
essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti
devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di
altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi
che si diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti
vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.
5.4.2 - Impianti centralizzati.
1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi
non devono essere installati nei locali dove sono ubicati
gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi
locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore
dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore
a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca
possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati
o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori
ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione
calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente
da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
5.4.3 - Condotte aerotermiche.
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili
di raccordo in materiale di classe 2.
2. Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare
quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate
con strutture REI di classe pari al compartimento interessato
ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe
0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
5.4.4 - Dispositivi di controllo.
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di
rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte
che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la
chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori
deve essere segnalato nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici,
non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori
senza l'intervento manuale dell'operatore.
5.4.5 - Schemi funzionali.
1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste
in emergenza;
l'ubicazione del sistema antigelo.
5.4.6 - Impianti localizzati.
1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo
singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante
sia non infiammabile e non tossico. È comunque escluso
l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
6 - IMPIANTI ELETTRICI.
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968. In
particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli
impianti elettrici:
a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione
di alimentazione e possibilità di intervento individuate
nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire
pericolo durante le operazioni di spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura
deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso
dei singoli locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto
non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
2. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) elevatori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.
3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo
1990 e successivi regolamenti di applicazione.
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec)
per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed
impianto di diffusione sonora.
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere
di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa
entro 12 ore.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima è
stabilita per ogni impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;
c) elevatori antincendio: 2 ore;
d) impianti idrici antincendio: 2 ore;
e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare
un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m
di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita
e nelle aree di tipo C e D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma,
purchè assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere
ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio.
7 - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI.
7.1 - Generalità.
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati ed installati a regola d'arte ed
in conformità a quanto di seguito indicato.
7.2 - Estintori.
1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un
adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo
approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo
uniforme nell'area da proteggere in modo da facilitarne il
rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine è consigliabile
che gli estintori siano ubicati:
lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;
in prossimità di aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona
deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m;
appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,
anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati
in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione,
con un minimo di due estintori per piano o per compartimento
e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 5.2.1,
gli estintori portatili devono avere carica minima pari a
6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B
C. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso
previsto.
7.3 - Impianti di estinzione incendi.
7.3.1 - Reti naspi e idranti.
7.3.2.1 - Generalità.
1. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità
di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le
alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle
tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti.
2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si applica
quanto di seguito indicato.
7.3.2.2 - Tipologia degli impianti.
1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti è
fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti
letto:
Numero posti letto Tipo di impianto
Fino a 100 Impianti costituiti da naspi DN 25
Oltre 100 fino a 300 Impianti costituiti da idranti DN 45
Oltre 300 Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed
idranti esterni DN 70
Per le strutture sanitarie articolate in diversi
corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia
degli impianti può essere correlata al numero dei posti
letto del singolo corpo, purchè le eventuali comunicazioni
di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra,
cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza
di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione
conformi al punto 3.1.
7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione.
1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche
minime:
a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore
di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella posizione
idraulicamente più sfavorevole;
b) per gli idranti DN 45, una portata per ciascun idrante
non minore di 120 l/min ad una pressione residua di almeno
2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno di
3 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole.
In presenza di più colonne montanti, l'impianto deve
avere caratteristiche tali da garantire per ogni montante
le condizioni idrauliche di contemporaneità sopra indicate
ed assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo
di almeno due colonne montanti;
c) per gli idranti esterni DN 70, il funzionamento di almeno
4 idranti nella posizione idraulicamente più sfavorevole,
con una portata minima per ciascun idrante di 300 l/min a
4 bar, senza contemporaneità con gli idranti interni.
2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve
essere inferiore a 60 minuti primi.
3. Per strutture sanitarie con oltre 100 posti letto l'alimentazione
idrica degli impianti antincendio deve essere di "tipo
superiore" secondo le norme UNI vigenti.
7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.
1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di spegnimento automatico a protezione
di ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 di
legna standard.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili
con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con
i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati
a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE; SEGNALAZIONE
ED ALLARME.
8.1 - Generalità.
1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione
in tutte le aree di:
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità
delle uscite;
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio
d'incendio.
8.2 - Caratteristiche.
1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola
d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi
dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di
gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei
dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione
di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento
di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione
di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora
la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione
non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione
della tipologia dell'attività e dei rischi in essa
esistenti nonchè di quanto previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente disposizione o nella progettazione
dell'attività, l'impianto di rivelazione deve consentire
l'attivazione automatica di una o più delle seguenti
azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio
da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione
degli appositi dispositivi di chiusura;
disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione
e/o condizionamento;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste
nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali
non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono
far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati
lungo i corridoi.
8.3 - Sistemi di allarme.
1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema
di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo
in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure
di emergenza nonchè alle connesse operazioni di evacuazione.
A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici,
opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo
a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso
coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite
impianto ad altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9 - SEGNALETICA DI SICUREZZA.
1. La segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere osservato
quanto prescritto all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche.
10 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO.
10.1 - Generalità.
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita
la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti
del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo
1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81
del 7 aprile 1998).
10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.
1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri
di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e
tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare
tra l'altro:
a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto
in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti
dei servizi e dei visitatori;
b) le procedure per l'esodo degli occupanti.
10.3 - Centro di gestione delle emergenze.
1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da
affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto
un apposito centro di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro
di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere
con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle
strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di
gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito
locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso
diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti
idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti
al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno.
In esso devono essere installate le centrali di controllo
e segnalazione degli incendi nonchè di attivazione
degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto
necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono
essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti
l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti
di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi
funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi
di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale,
i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile
al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed
ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale
all'uopo incaricato.
11 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE.
1. La formazione e l'informazione del personale
deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli
specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
del 10 marzo 1998.
12 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.
1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità
degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono
essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative
al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza
corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino,
in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale
e le uscite.
12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso
degenti, utenti e visitatori.
1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista,
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria
semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione
del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle
uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare
i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri
divieti.
Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI
IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE
A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO.
13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.
1. Si applica quanto previsto al titolo
I.
14 - UBICAZIONE.
1. Devono essere osservati i punti
2.1 e 2.2 del titolo II.
15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture
e dei sistemi di compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire
rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo
quanto sotto riportato:
piani interrati: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90.
2. Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi
2, e 3.
15.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a quanto
specificato al punto 3.2.
2. È consentito mantenere in uso mobili imbottiti e
sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti,
rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto 3.2.
15.3 - Compartimentazione.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.
15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso
dei locali.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione
del comma 1.
15.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto
previsto al punto 15.1.
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore
a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono
essere a prova di fumo.
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere,
direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo
sicuro all'esterno dell'edificio.
4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa
alle scale a prova di fumo.
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza
non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non
inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo
del deflusso.
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi
siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini
e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata
a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna,
devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità
di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura
degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori
di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in
prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.
15.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.6; le caratteristiche
di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto previsto
al punto 15.1.
15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso
di incendio.
1. Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati
anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno
un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente
ai requisiti previsti al punto 3.6.1.
15.8 - Ammissibilità di una sola scala.
1. Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri
è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di
tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza
non inferiore a 1,20 m, purchè raggiungibile con percorsi
di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale,
non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti
condizioni:
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali
percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo
di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione
aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico
secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione
al fuoco.
2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite,
per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.
16 - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA.
16.1 - Affollamento.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.
16.2 - Capacità di deflusso.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.
16.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.
16.4 - Sistemi di vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.
16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi
1 e 2.
2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15
m e fino a 25 m a condizione che:
le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali
corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo
di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione
aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico
secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione
al fuoco.
16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6.
16.7 - Larghezza delle vie d'uscita.
1. Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita
conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita
di larghezza non inferiore a 0,90 m da computarsi come un
modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della
larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più
stretto della luce.
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.
16.9 - Sistemi di apertura delle porte.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9.
16.10 - Numero di uscite.
Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo
il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala.
17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO,
IMPIANTI, GESTIONE DELLA SICUREZZA ED ALTRE DISPOSIZIONI
1. Si applicano le disposizioni di cui ai
punti 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, del titolo II.
2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto,
in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte
dei mezzi di soccorso, deve essere prevista l'installazione
di almeno un idrante esterno DN 70, ubicato in posizione segnalata.
3. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria
competente, è consentito che la distribuzione dei gas
medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo
sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni:
a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno
dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica
trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo
n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori
deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato
e formato ed è vietato il caricamento delle bombole
mediante travaso;
b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle
azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono
essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute
accidentali;
c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le
bombole lungo qualsiasi via di esodo;
d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali
con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.
Titolo IV
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI
CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO,
CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE ESISTENTI, FINO A 25 POSTI
LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO
CONTINUATIVO.
18.1 - Generalità.
1. Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate
in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.
18.2 - Strutture di superficie fino a 500
m2.
1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani
fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;
misure relative alle vie di uscita in grado di assicurare
il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato
III del decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati
ai piani interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno
due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri
dinamici;
impianti realizzati in conformità alla normativa vigente;
aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni
di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3),
del titolo II.
2. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui
al titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.
3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere
installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale
con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.
18.3 - Strutture di superficie superiore a
500 m2.
1. Devono essere applicate le disposizioni previste per le
aree di tipo C di cui, rispettivamente:
al titolo II, per le strutture di nuova costruzione e per
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti
la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione
d'uso;
al titolo III per le strutture esistenti.
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