| Decreto
Ministeriale 16 Febbraio 1982
MODIFICAZIONI DEL DECRETO MINISTERIALE
27 SETTEMBRE 1965, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI. (G.U. 9-4-1982,
N. 98)
NOTA DI REDAZIONE Ai fini dell’applicazione
della Legge 5 marzo 1990 n° 46 le attività sottoriportate
possono essere considerate luoghi per i quali è richiesto
il progetto dell’impianto elettrico
ARTICOLO UNICO
I locali, le attività, i depositi,
gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono
soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è
soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato
di prevenzione incendi", nonché la periodicità
delle visite successive, sono determinate come dall'elenco
allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite
ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente
decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato
di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione
o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali
o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni
qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente
accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificate
già rilasciati a scadenza dei "Certificati di
prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla
data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi
modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti
integranti del proprio ciclo produttivo, più attività
singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico
"Certificato di prevenzione incendi" relativo a
tutto il complesso e con scadenza triennale.
ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE
SOGGETTI ALLE VISITE ED AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO
1965, N. 966)
Attività
1) Stabilimenti ed impianto ove si producono e/o impiegano
gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti)
con quantità globali in ciclo o in deposito superiori
a 50 N m3 /h
2) Impianti di compressione o di decompressione
dei gas combustibili e comburenti con potenzialità
superiore a 50 Nm3/h
3) Depositi e rivendite di gas combustibili
in bombole:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
per capacità complessiva superiore a 2m3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni)
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi
fissi:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
per capacità complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti:
per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3
per capacità complessiva superiore a 2 m3
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi
fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3
m3
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a
2 m3
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas
combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica,
con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei
relativi impianti con pressione di esercizio non superiore
a 5 bar
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio
dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con
oltre 5 addetti
9) Impianti per il trattamento di prodotti
ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
10) Impianti per l'idrogenazione di oli e
grassi
11) Aziende per la seconda lavorazione del
vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità
fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 0,5 m3
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità
da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo
o in deposito superiori a 0,5 m3
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione
di oli lubrificanti, oli diatermici e simili
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica
complessiva da 0,5 a 25 m3
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato,
per capacità geometrica complessiva superiore a 25
m3
16) Depositi c/o rivendite di liquidi infiammabili
e/o combustibili per uso Commerciale:
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3
per capacità geometrica complessiva superiore a 10
m3
17) Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti,
di oli diatermici e simili per capacità superiore ad
1 m3
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina,
gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato
con o senza stazione di servizio
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili
e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 500 kg
20) Depositi c/o rivendite di vernici, inchiostri
e lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg
con quantitativi superiori a 1.000 kg
21) Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili combustibili con oltre 5 addetti
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione
superiore al 60% in volume: con capacita da 0,2 a 10 m3 con
capacita superiore a 10 m3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali
con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 m3
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come
tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6-5-1940,
n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
perossidi organici
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze
esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18-10-1973 e 18-9-1975,
e successive modificazioni ed integrazioni
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o
detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole
a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini
e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea
e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce
acqua ossigenata con concentrazione superiori al 60 % di perossido
di idrogeno
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione
e la raffinazione dello zolfo
33) Deposito di zolfo con potenzialità
superiore a 100 q
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto
tenore di magnesio
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni
con potenzialità giornaliera superiore a 200 q e relativi
depositi
36) Impianti per l' essiccazione dei cereali
e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore
a 500 q di prodotto essiccato
37) Stabilimenti ove si producono surrogate
del caffè
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore
a 500 q
40) Rieserie con potenzialità giornaliera
superiore a 100 q
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora
e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione
con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo c/o
in deposito a 500 q
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione
della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici
in genere con oltre 25 addetti e/o con materiali in deposito
o lavorazione superiori a 500 q
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta
usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria
della carta con quantitativi superiori a 50 q
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche,
eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche;
radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiali in
deposito superiore a 100q
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche
con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg
46) Depositi di legnami di costruzione e da
lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne,
di fascine, di carbone vegetate e minerale, di carbonella,
di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto
con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate
secondo le disposizioni di cui al punto 2.1. del decreto ministeriale
30-11-1983:
da 500 a 1.000 quintali
superiori a 1.000 quintali
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione
del legno con materiali in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 quintali
oltre 1.000 quintali
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali,
tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
da 50 a 1.000 quintali
oltre 1.000 quintali
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento
e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75
addetti oltre 75 addetti
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione
del crine vegetate, della trebbia e simili, lavorazione della
paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori
a 50 q.
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche
e televisive
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa
delle pellicole cinematografiche
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie
teatrali
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione,
lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitative
superiori a 50 q
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici
e simili con oltre 100 q
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti
di gomma con più di 50 q in lavorazione o in deposito
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione
e lavorazione di materie plastiche con quantitative superiori
a 50 q
58) Depositi di manufatti in plastica con
oltre 50 q
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti,
organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego
di solventi ed altri prodotti
infiammabili
60) Depositi di concimi chimici a base di
nitrati e fosfati e di fitofarmaci , con potenzialità
globale superiore a 500 q
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione
di cavi e conduttori elettrici isolati
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici
isolati con quantitativi superiori a 100 q
63) Centrali termoelettriche
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva
superiore a 25 kW
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono
lampade elettriche, lampade tubi luminescenti, pile ed accumulatori
elettrici, valvole elettriche, ecc.
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti
per la produzione di altri metalli
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura,
ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di
metalli o altre sostanze
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili,
automobile e motocicli
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione
di materiali rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque
addetti
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie
e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
72) Officine per la riparazione di autoveicoli
con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche
per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono
laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque
addetti
74) Cementifici
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti
in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche
o attività industriali per le quali si impiegano isotopi
radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31/12/1962,
n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
13/2/1964, n. 185)
76) Esercizi commerciali con detenzione di
sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 13/2/1964, n. 185)
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione
permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie
radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1965,
n. 1704)
78) Impianti di deposito delle materie nucleari,
escluso il deposito in corso di spedizione
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili
nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera
b) della legge 31/12/1962, n. 1860)
80) Impianti relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli
di radiazioni ionizzanti derivanti al predetto impiego;
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte
di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie
nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
81) Stabilimenti per la produzione di sapone,
di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi
grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi,
di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione
e 1'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti
83) Locali di spettacolo e di trattenimento
in genere con capienza superiore a 100 posti
84) Alberghi, pensioni, motel, dormitori e
simili con oltre 25 posti letto
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,
accademie e simili per oltre 100 persone presenti
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre
25 posti - letto
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore
a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali
vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati
oltre 500 addetti
90) Edifici pregevoli per arte o storia e
quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei,
gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale
sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto
7/11/1942, n. 1564
91) Impianti per la produzione del calore
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 kcal/h
92) Autorimesse private con più di
9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero
aeromobili
93) Tipografie, litografie, stampa in offset
ed attività similari con oltre cinque addetti
94) Edifici destinati a civile abitazione
con altezza in gronda superiore a 24 m
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio
privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20
m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore
di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29/5/1963,
n.1497
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili
di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24/5/1979, n. 886
97) Oleodotti con diametro superiore a 100
mm
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