| Delibera
40/04 e relative modifiche
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il testo della Delibera 40/04 (in formato pdf)
Aprile
2007
APPLICAZIONE
DELLA DELIBERA 87/06 DAL 1 APRILE 2007
Per
l'attivazione dei nuovi impianti di utenza a gas la Delibera
40/04 con le modifiche introdotte dalla Delibera 87/06 prevede
che il precedente Allegato B, ovvero il modulo preliminare
per la richiesta della fornitura provvisoria del gas da parte
della Ditta installatrice (così come l'Allegato D se
l'impianto non era soggetto alla legge 46/90), subisce una
modifica dal 1 aprile 2007: ora si chiama Allegato I e dovrà
essere utilizzato indifferentemente per tutti gli impianti
(soggetti o non soggetti alla 46/90), mentre per gli altri
moduli F, G, H, sono di competenza dell'azienda distributrice
che li deve fornire al consumatore che a sua volta deve compilarli
e/o prenderne atto (l'Allegato H sostituisce i precedenti
Allegati A e C).
Allegato
H
Allegato
I
La
Delibera 87/06 prevede inoltre che:
-
l'Allegato H (che sostituisce i precedenti A e C)
verrà fornito direttamente dal venditore di gas
che precompilerà in testa un riquadro contenente alcuni
dati della pratica con l'obbligo per il cliente finale,
di utilizzare e presentare esclusivamente il modulo trasmessogli
dal venditore;
-
l'Allegato I (che sostituisce i precedenti B e D) verrà
fornito senza personalizzazioni ed integrato con una dichiarazione
di rispetto dei criteri essenziali di sicurezza, con
la possibilità per l'installatore di utilizzare anche
un modulo diverso da quello trasmesso dal venditore purchè
conforme al modello dell'Autorità;
-
l'installatore, in alternativa alla copia del certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali possa
inviare al distributore una copia della visura camerale che
riporta i requisiti stessi.
Di
conseguenza:
Dal 1 aprile 2007 l'installatore dovrà compilare
solo l'Allegato I avendo premura di riportarvi in testa lo
stesso "codice del punto di riconsegna" precompilato
dal venditore sull'Allegato H, e dovrà consegnarlo
al consumatore che a sua volta lo inoltrerà all'azienda
erogatrice del gas.
Per
informazioni e dettagli sull'applicazione della Delibera 87/06
consultare la Relazione Tecnica:
http://www.autorita.energia.it/docs/06/087-06rt.pdf
Per
consultare il testo completo della Delibera 87/06 contenente
anche i facsimile di tutti gli Allegati:
http://www.autorita.energia.it/docs/06/087-06.pdf
Schema
del flusso di documentazione da presentare (Relazione tecnica
Delibera 87/06):


Settembre
2006
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI VIGENTI
PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS
Fatto salvo che la procedura al momento
si applica solo ed esclusivamente per le nuove forniture di
gas si dovranno rispettare i seguenti adempimenti:
Allegati tecnici obbligatori alla Dichiarazione di
Conformità:
I moduli da utilizzare come allegati obbligatori alla dichiarazione
sono sempre quelli definiti nella Guida CIG pubblicata il
30 giugno 2005.
Modulo
preliminare per la fornitura provvisoria:
Il modulo preliminare che serve per richiedere la fornitura
provvisoria del gas da parte della Ditta installatrice è
attualmente l’allegato B (ovvero l’allegato D
se l'impianto non è soggetto alla legge 46/90), e subirà
una modifica dal 1 aprile 2007: si chiamerà allegato
I e dovrà essere utilizzato indifferentemente per tutti
gli impianti (soggetti o non soggetti alla 46/90), mentre
gli altri moduli F, G, H, sono di competenza dell'azienda
che li deve fornire al consumatore che a sua volta deve compilarli
e/o prenderne atto.
Di conseguenza:
1) Gli allegati B o D devono essere consegnati a cura del
consumatore e compilati a cura dell'installatore per gli impianti
per i quali verrà richiesto il gas fino al 31 marzo
2007.
2)
L’allegato I verrà compilato dall'installatore
e consegnato dal consumatore all'azienda erogatrice del gas
dal 1 aprile 2007.
Allegato
E:
La procedura semplificata che prevedeva l’utilizzo dell’allegato
E è cessata alla data del 30 giugno 2005. E’
però ancora possibile che alcuni Distributori attivino
la fornitura di gas sulla base di una procedura transitoria.
In ogni caso, come recita l'articolo 23 della delibera 40/04,
confrontata con le successive delibere, dal 1 settembre 2006,
l'allegato E deve essere compilato dall'installatore che interviene
per mettere a posto una situazione di perdita registrata dall'azienda
e per la quale l'azienda abbia sospeso la fornitura. In sostanza
l'allegato E deve essere compilato tutte le volte che un impianto
deve essere riattivato dopo una interruzione disposta dall'azienda
gas. (questo riguarda i distributori con clienti superiori
a 5000).
Nuove
disposizioni dal 1 ottobre 2006:
Per i distributori che alla data del 31 dicembre 2003 avevano
un numero di clienti uguale o minore di 5000, gli accertamenti
sulle forniture nuove partono dal 1 ottobre 2006 (quindi gli
obblighi di presentazione degli allegati B o D, ovvero l’allegato
I) come per i più grandi. Ma se non fossero in grado
di operare questa attività, fino al 31 marzo 2007 potranno
attivare la fornitura previa presentazione dell'allegato E
compilato dall'installatore.
Accertamenti:
Per tutti, gli accertamenti sugli impianti esistenti modificati,
entrano in vigore dal 1 aprile 2008. Per i distributori fino
a 5000 clienti dal 1 aprile 2009. Per gli impianti esistenti
non modificati la data di avvio non si conosce ancora per
nessuno.
Impianti
soggetti o non soggetti alla 46/90:
In ogni caso dal 1 gennaio 2007 non dovrebbe più esistere
alcuna distinzione tra impianti soggetti e non soggetti alla
nuova legge 46 che è in fase di riforma.
ACCERTAMENTI
DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
Premessa
Il 18 Marzo 2004 l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ha emanato la Delibera
n° 40/04, dal titolo "Adozione
del regolamento delle attività di accertamento della
sicurezza degli impianti di utenza a gas", modificata
e integrata dalla Delibera n° 129/04 del 22 Luglio 2004.
La Delibera
40/04 prevede azioni e obblighi finalizzati
a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal
cliente finale, si applica agli impianti di utenza alimentati
a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati
a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.
APPLICAZIONE DELIBERA 40-04 AEEG II
FASE
La Delibera
40/04 del 19 Marzo 2005 “Adozione
del regolamento delle attività di accertamento della
sicurezza degli impianti di utenza a gas” -
Applicazione del solo Titolo II dal 1/4/2005, comporterà
una variazione rispetto alle solite procedure per attivare
la fornitura del gas di rete.
Il Cliente finale deve fornire all’azienda
distributrice del gas la seguente documentazione specifica:
1) Nel caso l’impianto sia soggetto
alle prescrizioni della legge 46 del 13/03/1990
• Il "modello
A" correttamente compilato
e firmato dal Cliente;
• Il "modello
B" correttamente compilato,
timbrato e firmato dall’installatore dell’impianto
di utenza del gas, completo di tutti gli allegati obbligatori
ed evidenziati nello stesso modello.
2) Nel caso l’impianto NON sia
soggetto alle prescrizioni della legge 46 del 13/03/1990
• Il "modello
C" correttamente compilato
e firmato dal Cliente;
• Il "modello
D" correttamente compilato,
timbrato e firmato dall’installatore dell’impianto
di utenza del gas, completo di tutti gli allegati obbligatori
ed evidenziati nello stesso modello.
Ricevuta la documentazione dal Cliente
finale l’azienda distributrice provvede a:
• Comunicare al Venditore il giorno
dell’intervento di attivazione che dovrà avvenire
(in generale) entro 10 giorni lavorativi;
• Accertare la correttezza e completezza
della documentazione tecnica fornita al Distributore.
L’esito dell’accertamento Documentale
potrà essere POSITIVO o NEGATIVO.
In caso di esito POSITIVO
l’utenza viene attivata come programmato (10 giorni
lavorativi).
Il Cliente finale entro 30 giorni dall’attivazione deve
consegnare al Distributore:
• Copia della Dichiarazione di Conformità per
impianti soggetti alla 46/90;
• Copia della dichiarazione di avvenuto controllo dell’impianto,
per impianti NON soggetti alla 46/90;
Il Distributore controlla la dichiarazione e quindi archivia
la pratica.
Nel caso il Distributore entro 40 giorni dall’attivazione
non riceva copia della Dichiarazione o la riceve incompleta,
sospende la fornitura del gas e con un preavviso di almeno
2 giorni lavorativi comunica al Cliente, al Venditore e per
conoscenza alle Unità Operative competenti:
• la data di disattivazione della fornitura; all’addebito
al venditore degli oneri per l’intervento di sospensione
(€30,00, al netto delle imposte);
• I tempi per l’attivazione della fornitura che
decorreranno dalla data di presentazione della documentazione
richiesta e non consegnata.
Nel caso che il Comune, (Amministrazione comunale
su cui insiste l’impianto di utenza), effettui successivamente
la VERIFICA degli impianti interni e l’esito sia NEGATIVO,
il Distributore sospende la fornitura del gas.
In caso di esito NEGATIVO
il Distributore almeno due giorni lavorativi prima dell’appuntamento
di attivazione invia la comunicazione al Venditore e per conoscenza
alle Unità Operative competenti:
• l’esito negativo dell’accertamento;
• delle non conformità riscontrate nell’accertamento
della documentazione tecnica l’impossibilità
dell’attivazione della fornitura;
• Informa che per la riattivazione della fornitura sarà
necessario:
- provvedere all’eliminazione delle non conformità
riscontrate;
- presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura
corredata della documentazione tecnica completa e congruente.
In ottemperanza a quanto indicato nell’articolo
2.4 della Delibera
dell'AEEG n° 40/04 il CIG ha definito
delle nuove linee guida per la compilazione delle Dichiarazioni
di Conformità e dei relativi allegati; ma tale documento,
essendo la Legge 46/90 in corso di revisione con la prossima
pubblicazione della seconda parte del Testo Unico per l’Edilizia,
non è stato pubblicato al fine di evitare l’emissione
di un documento che a breve distanza di tempo potrebbe trovarsi
di fatto impreciso o superato, aumentando in questo modo la
confusione che regna nel settore.
Attualmente la maggior parte delle aziende
distributrici comunica di fare riferimento alla documentazione
CIG (elaborato ma non pubblicata), tuttavia alcune aziende
distributrici difformemente dalle previsioni della Delibera
40/04 richiedono allegati elaborati autonomamente.
E' ormai prossima la pubblicazione delle nuove
Linee guida per la compilazione degli allegati obbligatori
per il gas alla Dichiarazione di Conformità 46/90 da
parte del Comitato Italiano Gas (prevista per il 30 giugno
2005).
Possiamo pertanto annunciare che nel mese di luglio pubblicheremo
un nuovo aggiornamento di Mr Dico, il software
per la redazione delle Dichiarazioni di Conformità
più diffuso in Italia, contenente importanti novità:
- Compilazione degli Allegati A, B e D
- Compilazione dei nuovi Allegati GAS obbligatori secondo
le Linee guida CIG
- Possibilità di esportare le Dichiarazioni in formato
PDF, Word, Excell, Testo ecc.
- Nuove funzioni grafiche di disegno
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