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Delibera 40/04 e relative modifiche

Scarica il testo della Delibera 40/04 (in formato pdf)

Aprile 2007

APPLICAZIONE DELLA DELIBERA 87/06 DAL 1 APRILE 2007

Per l'attivazione dei nuovi impianti di utenza a gas la Delibera 40/04 con le modifiche introdotte dalla Delibera 87/06 prevede che il precedente Allegato B, ovvero il modulo preliminare per la richiesta della fornitura provvisoria del gas da parte della Ditta installatrice (così come l'Allegato D se l'impianto non era soggetto alla legge 46/90), subisce una modifica dal 1 aprile 2007: ora si chiama Allegato I e dovrà essere utilizzato indifferentemente per tutti gli impianti (soggetti o non soggetti alla 46/90), mentre per gli altri moduli F, G, H, sono di competenza dell'azienda distributrice che li deve fornire al consumatore che a sua volta deve compilarli e/o prenderne atto (l'Allegato H sostituisce i precedenti Allegati A e C).

Allegato H

Allegato I

La Delibera 87/06 prevede inoltre che:

- l'Allegato H (che sostituisce i precedenti A e C) verrà fornito direttamente dal venditore di gas che precompilerà in testa un riquadro contenente alcuni dati della pratica con l'obbligo per il cliente finale, di utilizzare e presentare esclusivamente il modulo trasmessogli dal venditore;

- l'Allegato I (che sostituisce i precedenti B e D) verrà fornito senza personalizzazioni ed integrato con una dichiarazione di rispetto dei criteri essenziali di sicurezza, con la possibilità per l'installatore di utilizzare anche un modulo diverso da quello trasmesso dal venditore purchè conforme al modello dell'Autorità;

- l'installatore, in alternativa alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali possa inviare al distributore una copia della visura camerale che riporta i requisiti stessi.

Di conseguenza:
Dal 1 aprile 2007 l'installatore dovrà compilare solo l'Allegato I avendo premura di riportarvi in testa lo stesso "codice del punto di riconsegna" precompilato dal venditore sull'Allegato H, e dovrà consegnarlo al consumatore che a sua volta lo inoltrerà all'azienda erogatrice del gas.

Per informazioni e dettagli sull'applicazione della Delibera 87/06 consultare la Relazione Tecnica:
http://www.autorita.energia.it/docs/06/087-06rt.pdf

Per consultare il testo completo della Delibera 87/06 contenente anche i facsimile di tutti gli Allegati:
http://www.autorita.energia.it/docs/06/087-06.pdf

Schema del flusso di documentazione da presentare (Relazione tecnica Delibera 87/06):

Schema flusso doc da presentare

Settembre 2006


SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI VIGENTI PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS


Fatto salvo che la procedura al momento si applica solo ed esclusivamente per le nuove forniture di gas si dovranno rispettare i seguenti adempimenti:

Allegati tecnici obbligatori alla Dichiarazione di Conformità:
I moduli da utilizzare come allegati obbligatori alla dichiarazione sono sempre quelli definiti nella Guida CIG pubblicata il 30 giugno 2005.

Modulo preliminare per la fornitura provvisoria:
Il modulo preliminare che serve per richiedere la fornitura provvisoria del gas da parte della Ditta installatrice è attualmente l’allegato B (ovvero l’allegato D se l'impianto non è soggetto alla legge 46/90), e subirà una modifica dal 1 aprile 2007: si chiamerà allegato I e dovrà essere utilizzato indifferentemente per tutti gli impianti (soggetti o non soggetti alla 46/90), mentre gli altri moduli F, G, H, sono di competenza dell'azienda che li deve fornire al consumatore che a sua volta deve compilarli e/o prenderne atto.

Di conseguenza:
1) Gli allegati B o D devono essere consegnati a cura del consumatore e compilati a cura dell'installatore per gli impianti per i quali verrà richiesto il gas fino al 31 marzo 2007.

2) L’allegato I verrà compilato dall'installatore e consegnato dal consumatore all'azienda erogatrice del gas dal 1 aprile 2007.

Allegato E:
La procedura semplificata che prevedeva l’utilizzo dell’allegato E è cessata alla data del 30 giugno 2005. E’ però ancora possibile che alcuni Distributori attivino la fornitura di gas sulla base di una procedura transitoria.
In ogni caso, come recita l'articolo 23 della delibera 40/04, confrontata con le successive delibere, dal 1 settembre 2006, l'allegato E deve essere compilato dall'installatore che interviene per mettere a posto una situazione di perdita registrata dall'azienda e per la quale l'azienda abbia sospeso la fornitura. In sostanza l'allegato E deve essere compilato tutte le volte che un impianto deve essere riattivato dopo una interruzione disposta dall'azienda gas. (questo riguarda i distributori con clienti superiori a 5000).

Nuove disposizioni dal 1 ottobre 2006:
Per i distributori che alla data del 31 dicembre 2003 avevano un numero di clienti uguale o minore di 5000, gli accertamenti sulle forniture nuove partono dal 1 ottobre 2006 (quindi gli obblighi di presentazione degli allegati B o D, ovvero l’allegato I) come per i più grandi. Ma se non fossero in grado di operare questa attività, fino al 31 marzo 2007 potranno attivare la fornitura previa presentazione dell'allegato E compilato dall'installatore.

Accertamenti:
Per tutti, gli accertamenti sugli impianti esistenti modificati, entrano in vigore dal 1 aprile 2008. Per i distributori fino a 5000 clienti dal 1 aprile 2009. Per gli impianti esistenti non modificati la data di avvio non si conosce ancora per nessuno.

Impianti soggetti o non soggetti alla 46/90:
In ogni caso dal 1 gennaio 2007 non dovrebbe più esistere alcuna distinzione tra impianti soggetti e non soggetti alla nuova legge 46 che è in fase di riforma.

ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE

Premessa

Il 18 Marzo 2004 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera n° 40/04, dal titolo "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas", modificata e integrata dalla Delibera n° 129/04 del 22 Luglio 2004.
La Delibera 40/04 prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal cliente finale, si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

APPLICAZIONE DELIBERA 40-04 AEEG II FASE

La Delibera 40/04 del 19 Marzo 2005 “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” - Applicazione del solo Titolo II dal 1/4/2005, comporterà una variazione rispetto alle solite procedure per attivare la fornitura del gas di rete.

Il Cliente finale deve fornire all’azienda distributrice del gas la seguente documentazione specifica:

1) Nel caso l’impianto sia soggetto alle prescrizioni della legge 46 del 13/03/1990
• Il "modello A" correttamente compilato e firmato dal Cliente;
• Il "modello B" correttamente compilato, timbrato e firmato dall’installatore dell’impianto di utenza del gas, completo di tutti gli allegati obbligatori ed evidenziati nello stesso modello.

2) Nel caso l’impianto NON sia soggetto alle prescrizioni della legge 46 del 13/03/1990
• Il "modello C" correttamente compilato e firmato dal Cliente;
• Il "modello D" correttamente compilato, timbrato e firmato dall’installatore dell’impianto di utenza del gas, completo di tutti gli allegati obbligatori ed evidenziati nello stesso modello.

Ricevuta la documentazione dal Cliente finale l’azienda distributrice provvede a:
Comunicare al Venditore il giorno dell’intervento di attivazione che dovrà avvenire (in generale) entro 10 giorni lavorativi;
Accertare la correttezza e completezza della documentazione tecnica fornita al Distributore.

L’esito dell’accertamento Documentale potrà essere POSITIVO o NEGATIVO.

In caso di esito POSITIVO l’utenza viene attivata come programmato (10 giorni lavorativi).
Il Cliente finale entro 30 giorni dall’attivazione deve consegnare al Distributore:
• Copia della Dichiarazione di Conformità per impianti soggetti alla 46/90;
• Copia della dichiarazione di avvenuto controllo dell’impianto, per impianti NON soggetti alla 46/90;
Il Distributore controlla la dichiarazione e quindi archivia la pratica.

Nel caso il Distributore entro 40 giorni dall’attivazione non riceva copia della Dichiarazione o la riceve incompleta, sospende la fornitura del gas e con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi comunica al Cliente, al Venditore e per conoscenza alle Unità Operative competenti:
• la data di disattivazione della fornitura; all’addebito al venditore degli oneri per l’intervento di sospensione (€30,00, al netto delle imposte);
• I tempi per l’attivazione della fornitura che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.

Nel caso che il Comune, (Amministrazione comunale su cui insiste l’impianto di utenza), effettui successivamente la VERIFICA degli impianti interni e l’esito sia NEGATIVO, il Distributore sospende la fornitura del gas.

In caso di esito NEGATIVO il Distributore almeno due giorni lavorativi prima dell’appuntamento di attivazione invia la comunicazione al Venditore e per conoscenza alle Unità Operative competenti:
• l’esito negativo dell’accertamento;
• delle non conformità riscontrate nell’accertamento della documentazione tecnica l’impossibilità dell’attivazione della fornitura;
• Informa che per la riattivazione della fornitura sarà necessario:
- provvedere all’eliminazione delle non conformità riscontrate;
- presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura corredata della documentazione tecnica completa e congruente.

In ottemperanza a quanto indicato nell’articolo 2.4 della Delibera dell'AEEG n° 40/04 il CIG ha definito delle nuove linee guida per la compilazione delle Dichiarazioni di Conformità e dei relativi allegati; ma tale documento, essendo la Legge 46/90 in corso di revisione con la prossima pubblicazione della seconda parte del Testo Unico per l’Edilizia, non è stato pubblicato al fine di evitare l’emissione di un documento che a breve distanza di tempo potrebbe trovarsi di fatto impreciso o superato, aumentando in questo modo la confusione che regna nel settore.

Attualmente la maggior parte delle aziende distributrici comunica di fare riferimento alla documentazione CIG (elaborato ma non pubblicata), tuttavia alcune aziende distributrici difformemente dalle previsioni della Delibera 40/04 richiedono allegati elaborati autonomamente.

E' ormai prossima la pubblicazione delle nuove Linee guida per la compilazione degli allegati obbligatori per il gas alla Dichiarazione di Conformità 46/90 da parte del Comitato Italiano Gas (prevista per il 30 giugno 2005).

Possiamo pertanto annunciare che nel mese di luglio pubblicheremo un nuovo aggiornamento di Mr Dico, il software per la redazione delle Dichiarazioni di Conformità più diffuso in Italia, contenente importanti novità:

- Compilazione degli Allegati A, B e D
- Compilazione dei nuovi Allegati GAS obbligatori secondo le Linee guida CIG
- Possibilità di esportare le Dichiarazioni in formato PDF, Word, Excell, Testo ecc.
- Nuove funzioni grafiche di disegno

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